Ditta: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|agosto 2014}}
 
La '''ditta''' è il segno distintivo con il quale l'imprenditore esercita la sua impresa, compie gli atti di impresa, assume obbligazioni, acquista diritti e più in generale diventa punto di riferimento soggettivo dei rapporti giuridici relativi all' impresa.<ref>Manuale di diritto commerciale 2020, Minervini-Graziani.</ref>
La '''ditta''' è il [[Nome (diritto)|nome]] [[commercio|commerciale]] dell'[[imprenditore]] e lo individua come soggetto di [[diritto]] nell'esercizio di un'attività d'[[impresa]].<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 69}}.</ref>
 
== In Italia ==
A norma dell'articolo 2563 del [[codice civile italiano]] il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
 
La ditta si può distinguere in oggettiva e soggettiva, quella oggettiva si ha nel momento in cui la ditta attraverso un processo di "spersonalizzazione" da indicare l'imprenditore inizia ad identificarsi con l'impresa stessa. E' discusso se l'ordinamento italiano disciplini l'una o l'altra, ma la risposta è che disciplina entrambe in maniera unitaria.
=== Requisiti ===
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di ''verità'' e ''novità''.
 
'''<u><big>REQUISITI</big></u>'''
Il concetto di ''verità'' varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 70}}.</ref>:
 
La ditta sorge con l'adozione effettiva e pubblica e deve rispettare il principio di verità e il principio di novità. Per verità si intende che la ditta debba corrispondere al nome dell'imprenditore o contenerne almeno il cognome o al limite le iniziali. Ovviamente la ditta oltre che al nome patronimico dell'imprenditore può contenere altri elementi di fantasia (ad esempio "La casa del detersivo di M. Rossi") che non contrastano con il principio di verità ma lo vanno a specificare. Per novità invece si deve intendere il fatto che la ditta deve essere idonea a differenziare in maniera inconfondibile [[Imprenditore|l'imprenditore]] che la usa da qualsiasi altro. Tra l'altro l'imprenditore ha il diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
* ''la ditta originaria'' è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il [[cognome]] o la sigla di quest'ultimo;
* ''la ditta derivata'' è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.
La legge prevede che nel caso di costituzione di una ditta questa all'origine dovrà contenere nel nome commerciale il cognome o le sigle dell'imprenditore (ad esempio Panetteria di Giacomo Puccini, o Panetteria G.P.), mentre qualora tale ditta sia trasferita ad altri, ad esempio per una vendita o per successione ereditaria, l'imprenditore successivo o derivato non dovrà cambiare il nome della ditta potendo mantenere l'originaria denominazione trasformandosi il principio di verità in verità storica.
 
Più consistente è invece il concetto di ''novità'' ex art. 2564 c.c.. Secondo tale norma infatti la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.
 
Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla.
 
===Trascrizione===