Ditta: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2014}}
La '''ditta''' è il segno distintivo con il quale l'imprenditore esercita la sua impresa, compie gli atti di impresa, assume obbligazioni, acquista diritti e più in generale diventa punto di riferimento soggettivo dei rapporti giuridici relativi all' impresa.<ref>Manuale di diritto commerciale 2020, Minervini-Graziani.</ref>
== In Italia ==
A norma dell'articolo 2563 del [[codice civile italiano]] il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
La ditta si può distinguere in oggettiva e soggettiva, quella oggettiva si ha nel momento in cui la ditta attraverso un processo di "spersonalizzazione" da indicare l'imprenditore inizia ad identificarsi con l'impresa stessa. E' discusso se l'ordinamento italiano disciplini l'una o l'altra, ma la risposta è che disciplina entrambe in maniera unitaria.
'''<u><big>REQUISITI</big></u>'''
La ditta sorge con l'adozione effettiva e pubblica e deve rispettare il principio di verità e il principio di novità. Per verità si intende che la ditta debba corrispondere al nome dell'imprenditore o contenerne almeno il cognome o al limite le iniziali. Ovviamente la ditta oltre che al nome patronimico dell'imprenditore può contenere altri elementi di fantasia (ad esempio "La casa del detersivo di M. Rossi") che non contrastano con il principio di verità ma lo vanno a specificare. Per novità invece si deve intendere il fatto che la ditta deve essere idonea a differenziare in maniera inconfondibile [[Imprenditore|l'imprenditore]] che la usa da qualsiasi altro. Tra l'altro l'imprenditore ha il diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
===Trascrizione===
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