Preterintenzione: differenze tra le versioni
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L'art. 18, comma 2 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 è stato abrogato e sostituito dall'articolo 593 c.p. Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
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{{L|diritto|gennaio 2014}}
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Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] [[italia|italiano]], il [[Codice penale italiano|Codice penale]] all'art. 43, comma 2 definisce la '''preterintenzione''' così: "il delitto: […] è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'[[Azione (diritto)|azione]] od [[omissione (diritto)|omissione]] deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". L'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano riconosce solamente una fattispecie preterintenzionale e nominativamente
== Il criterio tripartito di imputazione ==
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