Preterintenzione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
L'art. 18, comma 2 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 è stato abrogato e sostituito dall'articolo 593 c.p.
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m Correzione ortografica
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 1:
{{L|diritto|gennaio 2014}}
{{F|diritto penale|maggio 2014}}
Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] [[italia|italiano]], il [[Codice penale italiano|Codice penale]] all'art. 43, comma 2 definisce la '''preterintenzione''' così: "il delitto: […] è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'[[Azione (diritto)|azione]] od [[omissione (diritto)|omissione]] deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". L'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano riconosce solamente una fattispecie preterintenzionale e nominativamente indicateindica come tale solamente il delitto di [[omicidio preterintenzionale]] di cui all'art. 584 c.p. .La [[dottrina (diritto)|dottrina]], tuttavia, ritiene che ulteriori fattispecie delittuose, pur non rubricate come preterintenzionali, possano ricondursi nell'ambito della preterintenzione. Si tratta, in particolare, di taluni delitti rientranti nella categoria di derivazione dogmatica dei "reati aggravati dall'evento".
 
== Il criterio tripartito di imputazione ==