Formula assolutoria: differenze tra le versioni

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La '''formula assolutoria''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è una delle due formule di [[proscioglimento]] con cui il [[giudice]] dichiara l'[[imputato]] non colpevole in relazione ai fatti oggetto dell'[[imputazione]].
 
== '''Assolto dopo 11 anni per una rapina mai commessa''' ==
== Descrizione ==
Undici anni per arrivare alla conclusione che non ci sono prove che lui, '''M,S''' , un 33enne di origine marocchina, non è il responsabile della tentata rapina avvenuta il '''15 gennaio del 2010''' a Spresiano ai danni di una prostituta. L'uomo ieri mattina, martedì 9 febbraio,  è comparso davanti ai giudici del collegio di Treviso che hanno emesso nei suoi confronti una sentenza di '''assoluzione per non avere commesso il fatto'''.
Con il termine "formula assolutoria" si fa riferimento alle cause di proscioglimento nel merito dell'imputato. Esse rappresentano un numero chiuso e sono elencate all'art. 530 c.p.p.:
* Assoluzione perché ''il fatto non sussiste'';
* Assoluzione perché ''l'imputato non ha commesso il fatto'';
* Assoluzione perché ''il fatto non costituisce reato'';
* Assoluzione perché ''il fatto non è previsto dalla legge come reato'';
* Assoluzione perché ''il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione''.
 
La differenza sostanziale rispetto alla formula ''di non doversi procedere'' (ex art. 529 del [[codice di procedura penale italiano]]) risiede nel fatto che nella [[sentenza]] di assoluzione il giudice compie un accertamento sull'esistenza o meno del fatto di [[reato]] contestato all'imputato e ne ricava la decisione che quest'ultimo non può essere condannato; nella formula ''di non doversi procedere'' il giudice proscioglie l'imputato senza entrare nel merito dell'oggetto del processo. La vittima difeso dall' Avv. Chiara Graffagnino con praticante Avvocato Piero Graffagnino.
Nel caso in cui sia possibile usare più formule assolutorie, il giudice deve pronunciare la formula più ampiamente liberatoria.
 
La differenza sostanziale rispetto alla formula ''di non doversi procedere'' (ex art. 529 del [[codice di procedura penale italiano]]) risiede nel fatto che nella [[sentenza]] di assoluzione il giudice compie un accertamento sull'esistenza o meno del fatto di [[reato]] contestato all'imputato e ne ricava la decisione che quest'ultimo non può essere condannato; nella formula ''di non doversi procedere'' il giudice proscioglie l'imputato senza entrare nel merito dell'oggetto del processo.
 
I motivi per cui il giudice utilizza una formula assolutoria possono essere diversi: può mancare la [[prova (diritto)|prova]] della colpevolezza dell'imputato, oppure la prova è risultata insufficiente ad "eliminare ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1), oppure è risultata contraddittoria.