Caso degli emoderivati infetti in Italia: differenze tra le versioni

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{{Torna a|Caso degli emoderivati infetti}}Il '''caso degli emoderivati infetti''' in Italia è un caso giudiziario causato dalla messa in commercio, a partire dagli [[Anni 1970|anni settanta]], di [[Plasma (biologia)|plasma]] ed [[Emocomponente|emoderivati]] infetti prodotti da [[aziende farmaceutiche]] tra le quali la [[Bayer]] e la [[Baxter International|Baxter]].<ref>{{Cita news|lingua=en-US|autore=Walt Bogdanich e Eric Koli|url=https://www.nytimes.com/2003/05/22/business/2-paths-of-bayer-drug-in-80-s-riskier-one-steered-overseas.html|titolo=2 Paths of Bayer Drug in 80's: Riskier One Steered Overseas|pubblicazione=The New York Times|data=22 maggio 2003|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220225401/https://www.nytimes.com/2003/05/22/business/2-paths-of-bayer-drug-in-80-s-riskier-one-steered-overseas.html}}</ref> I dirigenti delle imprese italiane del gruppo Marcucci, che detenevano all’epoca dei contagi appena il 7% del mercato, sono stati assolti dopo una lunga vicenda giudiziaria.<ref name=":14">{{Cita news|autore=Dario Del Porto|url=https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/|titolo=Morti da emoderivati, assolti Poggiolini e altri otto imputati|pubblicazione=La Repubblica|data=25 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190326083254/https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/}}</ref>
 
I principali contagiati dai virus delle [[Epatite virale|epatiti virali]] ([[Hepatitis B virus|HBV]] e [[Virus dell'epatite C|HCV]]) e dell'[[HIV]] sono i soggetti [[emofilia|emofiliaci]] che necessitano di infusioni di [[Coagulazione del sangue|fattori della coagulazione]] ([[fattore VIII]] e [[fattore IX]]) ottenuti dal plasma umano. Secondo alcune stime, in [[Italia]] i decessi per infezione da emoderivati sono, al 2009, circa 2.600.
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== Procedimenti penali ==
=== Indagini di Roma ===
Fin dal 1993, il procuratore Marini della procura di Roma svolge un'indagine sull'importazione di plasma per la produzione di emoderivati che coinvolge anche il Ministero della Sanità per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di plasma dall'estero.<ref>{{Cita news|autore=Maria Annunziata Zegarelli|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/05/26/page_008.pdf|titolo=«Bruciate le schede sul sangue»|pubblicazione=L'Unità|data=26 maggio 1995|p=8}}</ref>
 
=== Processi di Trento ===
==== Fase preliminare ====
Le indagini hanno inizio nel maggio 1994 in seguito a un esposto presentato alla [[Procura della Repubblica|procura]] di Trento dall'ex giudice e [[Consiglio della provincia autonoma di Trento|consigliere provinciale]] [[Carlo Palermo]] relativo alla presenza, tra i centri trasfusionali in cui viene raccolto il plasma dai donatori e le imprese farmaceutiche che lo utilizzano per produrre emoderivati, di società di intermediazione che sarebbero in realtà delle [[società di comodo]] che hanno lo scopo di nascondere operazioni in nero e pagamento di tangenti.<ref>{{Cita news|autore=Pierfrancesco Fedrizzi|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/11/26/contagiati-per-un-giro-di-tangenti.html|titolo=Contagiati per un giro di tangenti|pubblicazione=La Repubblica|data=26 novembre 1999|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100417064814/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/11/26/contagiati-per-un-giro-di-tangenti.html}}</ref><ref name=":8">{{Cita news|autore=Giorgio Cecchetti|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/06/04/si-allarga-lo-scandalo-del-sangue-guzzanti.html|titolo=SI ALLARGA LO SCANDALO DEL SANGUE GUZZANTI: ' CAMBIAMO LA LEGGE'|pubblicazione=La Repubblica|data=4 giugno 1995|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221133931/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/06/04/si-allarga-lo-scandalo-del-sangue-guzzanti.html}}</ref><ref name=":10">{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pdf/appello-epidemia-dolosa.pdf|titolo=Dichiarazione di appello del Pubblico Ministero|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20060507184035/http://www.politrasfusi.it/pdf/appello-epidemia-dolosa.pdf}}</ref>
 
Nel corso delle indagini per epidemia colposa<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 358/94 e poi n. 570/97 del Tribunale di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref> vengono acquisite anche circa 500 [[Cartella clinica|cartelle cliniche]] di bambini emofilici infetti da [[Virus dell'epatite C|HCV]] e 399 cartelle cliniche di [[Militare|militari]] riformati per la stessa ragione che avevano fatto uso di emoderivati ([[Coagulazione del sangue|fattori della coagulazione]] i primi e principalmente [[Anticorpo|immunoglobuline]] [[Vaccino antitetanico|antitetaniche]] i secondi).<ref>{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/14-11-2012%20RelazionePerLaProcuraDiTrento.pdf|titolo=Aggiornamento del registro delle notizie di reato, verbale di conferimento dell'incarico e consulenza medico-legale|sito=A.NA.D.MA.|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221164413/http://www.anadma.it/Archivio/2012/14-11-2012%20RelazionePerLaProcuraDiTrento.pdf}}</ref>
 
Il 27 marzo 1995 il nucleo di polizia tributaria della [[Guardia di Finanza]] di [[Trento]], nell'ambito dell'indagine per [[corruzione]], [[Intercettazione (ordinamento italiano)|intercetta]] una conversazione telefonica tra due soggetti legati alla Co.Pla (azienda attiva nel trasporto di plasma ed emoderivati) in cui si fa riferimento a del materiale risalente agli [[Anni 1980|anni ottanta]], non testato per la presenza del virus HIV e che era conservato in una [[cella frigorifera]] anziché essere stato distrutto.<ref name=":10" /><ref name=":0">{{Cita pubblicazione|autore=Elena Cosentino|data=17 novembre 2006|titolo=Legami di sangue|rivista=Diario della settimana|volume=|numero=44|pp=14-20|url=http://www.anadma.it/doc/AvvocatoDelDiavolo.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181228163040/http://www.anadma.it/doc/AvvocatoDelDiavolo.pdf}}</ref>
 
Una volta identificati i magazzini generali di Padova come il luogo in cui si trova la cella frigorifera, il 30 maggio 1995 la Guardia di Finanza (coordinata dai [[Procuratore della Repubblica|procuratori]] Granero e Giardina) sequestra 35 tonnellate di plasma umano congelato<ref name=":10" /><ref name=":0">{{Cita pubblicazione|autore=Elena Cosentino|data=17 novembre 2006|titolo=Legami di sangue|rivista=Diario della settimana|volume=|numero=44|pp=14-20|url=http://www.anadma.it/doc/AvvocatoDelDiavolo.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181228163040/http://www.anadma.it/doc/AvvocatoDelDiavolo.pdf}}</ref><ref name=":1">{{Cita web|url=http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/12/26/news/quella-vergogna-del-sangue-infetto-1.292176|titolo=Quella vergogna del sangue infetto|autore=Sara Lucaroni|sito=L'Espresso|data=28 dicembre 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20180411114836/http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/12/26/news/quella-vergogna-del-sangue-infetto-1.292176}}</ref> di provenienza italiana in attesa di essere lavorato per conto delle Regioni mentre il 6 giugno viene sequestrata una seconda cella contenente plasma proveniente dall'estero.<ref name=":2">{{Cita pubblicazione|autore=Beppe Castellano|coautori=Michela Rossato|anno=2009|titolo='Omicidio colposo plurimo'|rivista=Dono & vita|volume=|numero=|pp=8-9|url=https://avisveneto.it/documenti/4784/08_09_ProcessoPlasma.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220202146/https://avisveneto.it/documenti/4784/08_09_ProcessoPlasma.pdf}}</ref> Il materiale, per complessive 60 tonnellate, è stato conferito ai magazzini da parte della Sclavo di Siena (gruppo Marcucci), è stipato tra i generi alimentari e in alcuni casi i contenitori sono danneggiati.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />
 
Il plasma congelato appartiene per una minima parte alla Co.Pla, la gran parte è di proprietà della Sclavo mentre circa 5 tonnellate di materiale appartengono alla Padmore, una società con sede alle [[Isole Vergini britanniche|Isole Vergini Britanniche]],<ref name=":10" /><ref name=":1" /> e sono privi dei certificati di analisi virologica.<ref name=":8" /> Gli esami effettuati sul materiale della Padmore fanno emergere che si tratta di emoderivati scaduti da anni e contaminati dai virus dell'[[epatite C]] ([[Virus dell'epatite C|HCV]]) e da [[HIV]]. Il materiale di proprietà della Co.Pla e della Sclavo, di provenienza italiana, risulta essere in regola e non contaminato.<ref name=":0" />
 
Nel corso delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso la Sclavo alla ricerca di documentazione relativa al plasma della Padmore, emerge non solo l'assenza della documentazione della Padmore ma anche importanti carenze documentali relative al plasma importato e lavorato dalla Sclavo (mancanza di certificati di analisi e assenza di verbali di distruzione di sacche di plasma risultato contaminato). A questo punto l'indagine viene estesa alle diverse società del gruppo Marcucci, al [[Ministero della salute|Ministero della Salute]] e a diversi centri trasfusionali italiani.<ref name=":0" />
 
Dalle indagini emerge che le 5 tonnellate di emoderivati infetti della Padmore erano state vendute a quest'ultima dalla Sclavo per circa 13 miliardi di lire il 15 novembre 1993 mentre la Padmore era stata fondata solamente il 4 gennaio 1994. Di conseguenza, il contratto di vendita eraappariva fittizio, così come diversa corrispondenza tra Padmore e Sclavo, ottenuta attraverso rogatorie internazionali, risultava retrodatata.<ref name=":10" /><ref name=":0" />
 
Il contratto di vendita era stato firmato per la Padmore da parte di Dennis Lavin (membro dello studio CMM dell'avvocato [[David Mills]]) che, interrogato, afferma che gli ordini avvenivano da parte di Guelfo e Paolo Marcucci:<ref name=":10" /><ref name=":0" /> la Padmore è quindi un'entità del gruppo Marcucci.<ref name=":1" />
 
A questo punto, i pubblici ministeri Giardina e Granero ritengono che la falsa [[compravendita]] Padmore-Sclavo sia prova della volontà di sottrarre alla distruzione come disposto dal ministro della Salute Garavaglia nel novembre 1993 i prodotti non testati, commercializzandoli in altri Stati con normative meno stringenti, e quindi chiedono il rinvio a giudizio per 25 indagati tra cui Guelfo e Paolo Marcucci per il reato di [[epidemia]] dolosa.<ref name=":10" /><ref name=":0" /><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 12227/00 R.G.N.R. del Tribunale di Trento; n. 3602/01 e n. 5050/02 R.G. del GIP di Trento|rivista=|volume=|numero=}}</ref>
 
Il procedimento si concluse con la sentenza n. 5050/2002 presso il Tribunale di Trento del 12.07.2002 emessa dal GUP dott. Giorgio Flaim, (di ben 631 pagine) di non luogo a procedere – definitiva, “nei confronti tra gli altri di Guelfo e Paolo Marcucci in ordine all'accusa di epidemia dolosa consumata e tentata perché i fatti non sussistono...in ordine alla accusa di epidemia colposa per le condotte sub  da A a RR perché i fatti non sussistono”. Sulla presunta attività di “lobbying” del Gruppo Marcucci, contestata a Trento nel capo OO della richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di non luogo a procedere del 2002 testualmente afferma (doc. n. 5 nota di produzione delle parti civili, pag. 381): “anche prescindendo dal difetto assoluto nell’imputazione di riferimenti a fatti storici determinati e dalla difficoltà di collegare il tenore dell’accusa alle circostanze dedotte nell’intervento del p.m., appare evidente come da queste ultime sia arduo desumere condotte, che abbiano determinato la diffusione di virus HBV, HIV, HCV, mediante la produzione di emoderivati infetti. Quindi si impone per questa accusa una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”.
Nel 1999 viene presentata da parte dei pubblici ministeri una prima richiesta di [[rinvio a giudizio]] ma, essendo viziata da [[Nullità (diritto)|nullità]] come eccepito dalle difese degli imputati, non viene accolta dal [[giudice dell'udienza preliminare]].<ref>{{Cita web|url=http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|titolo=Trento. Sangue, processo in autunno|sito=Associazione Politrasfusi Italiani|urlarchivio=https://archive.today/20190225012823/http://www.politrasfusi.it/pagine/area-giuridica/processo-trento.htm|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=25 febbraio 2019|urlmorto=sì}}</ref> Dopo la presentazione della seconda richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare si svolge il 26 luglio 2001.
 
Il giudice dell'udienza preliminare Flaim, mancando prove del comportamento [[dolo]]so, il 12 luglio 2002 dispone 12 rinvii a giudizio per il reato di epidemia [[Colpa (diritto)|colposa]] (per assenza di controlli) a carico di:<ref name=":3">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Fu "solo" epidemia colposa|rivista=Dono & Vita|volume=|numero=|url=http://www.anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221203305/http://anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf}}</ref><ref name=":13" />
 
* Guelfo Marcucci, fondatore dell'omonimo gruppo;
* Edo Rinaldi, Enzo Bucci, Faustino Boschi, Enrico Romano, Giovanni Rinaldi, Roberto Morini, Roberto Passino, dirigenti del gruppo Marcucci;
* [[Duilio Poggiolini]], ex direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità;
* Anna Maria Tonsa, titolare della Co.Pla;
* Francesco Degli Onofri, autista della Co.Pla;
* Carlo Grassi, infermiere dell'ospedale Cardarelli di Napoli.
 
A carico degli imputati Tonsa, Degli Onofri e Grassi pende anche, in un diverso procedimento, l'accusa di furto aggravato per aver sottratto al Cardarelli, nel corso di diversi anni, circa 200&nbsp;kg al mese di plasma e conferito poi al gruppo Marcucci.<ref name=":3" /><ref name=":4">{{Cita pubblicazione|autore=|data=27 dicembre 2007|titolo=Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli|rivista=|volume=|numero=|url=https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220233227/https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf}}</ref>
 
Per i rimanenti 13 indagati (Paolo Marcucci, un dipendente della Farmabiagini e undici [[Primario (medicina)|primari]] trasfusionisti) viene pronunciata una [[sentenza di non luogo a procedere]],<ref name=":3">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Fu "solo" epidemia colposa|rivista=Dono & Vita|volume=|numero=|url=http://www.anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221203305/http://anadma.it/doc/ProcessoDiTrentoENapoli.pdf}}</ref><ref name=":11">{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza di non luogo a procedere n. 322/02 del GUP di Trento, emessa il 12/07/2002|rivista=|volume=|numero=}}</ref> appellata dai pubblici ministeri limitatamente alle posizioni di Guelfo e Paolo Marcucci per [[epidemia]] [[dolo]]sa, considerata la complessità del procedimento e l'esiguità dei termini per l'impugnazione della sentenza del [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]].<ref name=":10" />
 
La sentenza di non luogo a procedere, poi divenuta definitiva, nei confronti di Guelfo e Paolo Marcucci in ordine sia all'accusa di epidemia dolosa consumata e tentata che all'accusa di epidemia colposa è stata emessa perché [[Formula assolutoria|il fatto non sussiste]]. Sulla presunta attività di [[Gruppo di pressione|lobbying]] del gruppo Marcucci, contestata a Trento nel capo OO della richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di non luogo a procedere testualmente afferma:<ref>{{Cita pubblicazione|titolo=Nota di produzione delle parti civili, doc. n. 5|p=381}}</ref> "anche prescindendo dal difetto assoluto nell'imputazione di riferimenti a fatti storici determinati e dalla difficoltà di collegare il tenore dell'accusa alle circostanze dedotte nell'intervento del p.m., appare evidente come da queste ultime sia arduo desumere condotte, che abbiano determinato la diffusione di virus HBV, HIV, HCV, mediante la produzione di emoderivati infetti. Quindi si impone per questa accusa una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste".
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==== Stralcio "gruppo Marcucci" ====
Il filone giudiziario riguarda la lavorazione e commercializzazione di prodotti emoderivati da parte della Farmabiagini, dell'Aima Plasmaderivati e dell'Istituto Sierovaccinogeno Italiano (ISI) facenti parte del gruppo Marcucci.<ref name=":1" />
 
Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, le parti offese sono 318<ref name=":13">{{Cita web|url=http://www.tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|titolo=Decreto che dispone il giudizio|sito=Tribunale di Trento|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050213143920/http://tribunaleditrento.it/ddg/indice1.htm|accesso=7 marzo 2019|dataarchivio=13 febbraio 2005|urlmorto=sì}}</ref> mentre secondo il capo d'imputazione dei [[Pubblico ministero|pubblici ministeri]], l'epidemia avrebbe causato 409 morti per [[AIDS]], 924 infettati da [[HIV]], 2142 infettati dal virus dell'[[epatite C]] e 443 infettati dal virus dell'[[epatite B]].<ref>{{Cita news|autore=Salvo Palazzolo|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html?ref=search|titolo='Poggiolini devi pagare'|pubblicazione=La Repubblica|data=13 dicembre 2000|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190221163733/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/12/13/poggiolini-devi-pagare.html}}</ref>
 
Dopo sei anni di indagini, il dibattimento ha inizio nel novembre 2002<ref name=":9">{{Cita libro|autore=Pino Pignatta|autore2=Stefano Bertone|titolo=Sangue e affari|anno=2004|editore=Fratelli Frilli Editori|p=194|ISBN=978-88-7563-034-8}}</ref> ma già l'8 aprile 2003 il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale per gran parte del processo, pronunciandosi a favore della richiesta di trasferimento del processo avanzata dalla difesa del gruppo Marcucci.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 344/03 del Tribunale di Trento, emessa il 08/04/2003 e depositata il 23/04/2003|rivista=|volume=|numero=}}</ref> Alla base della decisione vi è il fatto che la procura di Napoli era stata la prima a indagare sulle infezioni dovute alla somministrazione di sangue infetto,<ref name=":5">{{Cita web|url=http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento|titolo=PROCESSO DI TRENTO|autore=Luca Petermaier|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151009070106/http://www.lagev.org/parlano-di-noi/53-processo-di-trento}}</ref> avendo il pubblico ministero di Napoli iscritto la notizia di reato nel luglio 1994 mentre quello di Trento solamente nel marzo 1995.<ref name=":9" />
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In dibattimento, Guelfo Marcucci afferma che la vendita del materiale era solamente un'operazione finanziaria di abbellimento dei bilanci della Sclavo così da non far emergere le perdite causate dal provvedimento cautelativo del novembre 1993 con cui il ministro della salute [[Mariapia Garavaglia]] ordina la distruzione di tutte le scorte di plasma non testato. Secondo Marcucci, non vi era quindi alcuna intenzione di mettere in commercio quei prodotti.
 
Nell'aprile 2004Infatti, icon due imputati vengono assolti<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenzasentenza n. 422/04 del 20 aprile 2004 davanti al Tribunale di Trento, emessai ildue 20/04/2004imputati evengono depositataassolti[30] perché “''il 16/07/2004|rivista=|volume=|numero=}}</ref>fatto perchénon sussiste”'' ,non esisteesistendo prova dell'epidemia colposa in quanto non ci sono stati casi di infezioni da emoderivati dopo il 1994.<ref name=":1"e /><refsulla name=":4"accertata />circostanza Lache sentenzaquei èprodotti  [[Cosaritrovati giudicata|passatanei inmagazzini giudicato]],di nonPadova essendoerano quindi  destinati alla distruzione e non stataal appellatacommercio.
 
ANell'aprile carico2004, deglii due imputati Tonsa,vengono Degliassolti<ref>{{Cita Onofripubblicazione|autore=|titolo=Sentenza en. Grassi422/04 pendedel anche,Tribunale in undi diverso procedimentoTrento, l'accusaemessa diil furto20/04/2004 aggravatoe perdepositata averil sottratto16/07/2004|rivista=|volume=|numero=}}</ref> alperché Cardarelli,non nelesiste corsoprova didell'epidemia diversiin anni,quanto non circaci 200&nbsp;kgsono alstati mesecasi di plasmainfezioni e conferitoda poiemoderivati aldopo gruppoil Marcucci1994.<ref name=":31" /><ref name=":4">{{Cita pubblicazione|autore=|data=27 dicembre 2007|titolo=Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli|rivista=|volume=|numero=|url=https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220233227/https://www.personaedanno.it/dA/40e33a0007/allegato/AA_009893_resource1_orig.pdf}}</ref> La sentenza è [[Cosa giudicata|passata in giudicato]], non essendo stata appellata.
La sentenza rileva comunque la gravissima condotta dei Marcucci in quanto «lo scenario entro il quale hanno operato gli imputati non sempre è parso limpido, altre volte opaco, altre volte ancora decisamente inquietante, le cui ombre, non diradate non possono rimanere velate da questo verdetto assolutorio. [...] Inquietante era lo stato di assoluta superficialità e negligenza con cui venivano custoditi questi delicati prodotti biologici per uso umano. [...] E parliamo non certo di irregolarità formali, ma di vere e proprie violazioni della legge e dei regolamenti».<ref name=":4" /><ref>{{Cita web|url=https://docplayer.it/19253155-Procura-della-repubblica-presso-il-tribunale-di-torino.html|titolo=Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino|autore=Angelo Magrini|accesso=7 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222151913/https://docplayer.it/19253155-Procura-della-repubblica-presso-il-tribunale-di-torino.html|dataarchivio=22 febbraio 2019|urlmorto=sì}}</ref>
 
==== Stralcio "imprese farmaceutiche estere" ====
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Le prime indagini si hanno a partire dal 1993 da parte dei procuratori Miller e Cordova<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 8704/93 del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref name=":12">{{Cita web|url=http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf|titolo=Relazione n. 284|autore=Nicola D'Ambrosio|sito=Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo|data=17 dicembre 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221170535/http://www.anadma.it/Archivio/2012/20-12-2012%20Relazione284.pdf}}</ref> (a cui viene consegnato un dossier-denuncia da parte di Angelo Magrini, presidente dell'[[Associazione Politrasfusi Italiani]])<ref>{{Cita news|autore=Ottavio Ragone|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html|titolo=' NO, LADY POGGIOLINI DEVE RIMANERE IN CELLA'|pubblicazione=La Repubblica|data=10 novembre 1993|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190312211653/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/11/10/no-lady-poggiolini-deve-rimanere-in.html}}</ref> e del [[Comando carabinieri per la tutela della salute|nucleo antisofisticazioni e sanità]] dei [[Arma dei Carabinieri|Carabinieri]] di Napoli in merito all'importazione dall'estero di plasma ed emoderivati in violazione delle normative vigenti, favorita da una serie di proroghe all'adozione di provvedimenti concesse dalla direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità di cui [[Duilio Poggiolini]] è il [[direttore generale]].<ref name=":12" />
 
Lo stesso Angelo Magrini, tuttavia nel tempo  mutò completamente  la sua posizione tantoed cheaccuse l'Associazionein Politrasfusiparticolare Italianinei confronti del gruppo Marcucci,si discusò cuicon eraGuelfo presidenteMarcucci, all'udienzatanto delche 23all’udienza marzodavanti al Tribunale di Napoli del 23.3.2017, veniva revocòformalizzata  la revoca della costituzione di [[parte civile]] neldell’Associazione processopolitrasfusi diitaliani, Napolidella quale il Presidente era lo stesso Signor Magrini.
 
==== Stralcio "gruppo Marcucci" ====
La procura di Napoli, a cui viene trasferita l'inchiesta nel 2003 da parte del tribunale di Trento, il 18 giugno 2005 richiede l'archiviazione<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 1137/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> per il reato di epidemia colposa per prescrizione dei termini, impossibilità di prova del nesso di causa e incompetenza territoriale.<ref name=":1" /><ref name=":6">{{Cita news|autore=Sarah Martinenghi|url=http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html|titolo=Sangue infetto, imputazione coatta per Poggiolini e Marcucci|pubblicazione=La Repubblica|data=14 gennaio 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110811110838/http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=206780|titolo=Duilio Poggiolini: archiviata per prescrizione l'inchiesta sul sangue infetto|sito=Il Denaro|data=18 giugno 2005|accesso=16 luglio 2007|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070927215155/http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=206780|urlmorto=sì}}</ref>
 
Nel mese di luglio 2007 si tengono alcune udienze davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli De Simone nel corso delle quali le parti civili espongono le motivazioni della loro netta opposizione alla richiesta di archiviazione.
 
Il 27 dicembre 2007 il giudice De Simone, in accoglimento dell'opposizione, archivia il procedimento relativamente al reato di epidemia colposa e contemporaneamente ordina alla procura di Napoli di formulare l'imputazione coatta di [[omicidio colposo]] plurimo aggravato dalla previsione dell'evento e dall'abuso di pubblici poteri<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 33870/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor|titolo=Processo «Plasma infetto»|sito=LAGEV|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100612182049/http://www.lagev.org/component/content/article/65-primo-piano/9-processo-lplasma-infettor}}</ref> a carico di Duilio Poggiolini e degli altri 10 indagati (Edo Rinaldi è nel frattempo deceduto),<ref name=":4" /> richiesta di rinvio a giudizio per 55 casi di omicidio colposo che viene effettuata da parte della procura il 31 luglio 2008.<ref name=":6" />
 
Questa ordinanza veniva però  letteralmente disattesa dal Giudice di grado successivo del processo, G.U.P. Di Girolamo, che con successivo provvedimento 21.2.2009 l'ha dichiarata viziata da nullità assoluta ed insanabile (estratto:“''il provvedimento adottato dal GIP, all'esito dell'udienza camerale del 27.12.2007, non rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.p., come è stato ribadito in numerose pronunce della Cassazione e, implicitamente, dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 31.5.2005 n. 22909 in quanto....non è consentito disporre l'archiviazione per un determinato e, contestualmente, l'imputazione coatta per un diverso reato mai iscritto nel RGNR e per il quale, comunque, non vi è alcuna richiesta del P.M. (pag.12)...Va tuttavia rilevato che l'imputazione coatta al di fuori dello schema procedimentale di cui all'art. 409 c.p.p. di fatto si è riverberata in una nullità assoluta ed insanabile, quindi rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (pag.14).....Risultando l'imputazione elevata frutto di un'ordinanza viziata da nullità assoluta ed insanabile, la stessa richiesta di rinvio a giudizio ne risulta affetta. Inoltre...anche a voler diversamente opinare, va considerato che sulla base delle imputazioni attualmente formulate si giungerebbe, in caso di decreto di rinvio a giudizio, ad un decreto nullo per la genericità della contestazione;infatti nella richiesta di rinvio a giudizio, in diversi  casi non risulta indicato il luogo del decesso, nel caso di Capoano Francesco non risulta indicata l'epoca del decesso; per nessuno dei soggetti deceduti risulta specificatamente indicata la causa della morte (genericamente indicata per tutti come conseguenza della contrazione del virus HIV, HCB e HBV)..........tale potere dovere deve necessariamente arrestarsi in caso di nullità assolute ed insanabili capaci di inficiare alla radice la validità dell'esercizio dell'azione penale” (pag.15)......P.Q.M. dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone trasmettersi gli atti al P.M. sede” (pag.16)”.''
 
Il Giudice della fase successiva non condivideva quindi le conclusioni del GIP di Napoli del 27 dicembre 2007  Dr.ssa De Simone, tanto è vero che ha dichiarato nulla la ordinanza (decreto nullo per la genericità della contestazione) mentre il G.I.P. dott.ssa Primavera del Tribunale di Napoli, con provvedimento 30.10.2008 ha mandato assolte tutte le società farmaceutiche, che rappresentavano la gran parte del mercato degli emoderivati dell'epoca. L’unica imputazione di epidemia colposa, per la quale il Giudice di Trento aveva investito la Magistratura napoletana, Guelfo Marcucci è stato prosciolto proprio dal GIP De Simone.
 
Essendo variato il reato da epidemia colposa a omicidio colposo plurimo, il procedimento ritorna brevemente nella fase delle indagini preliminari e nel dicembre 2013 il pubblico ministero Ucci richiede il rinvio a giudizio degli imputati per dieci casi di omicidio colposo plurimo aggravato (i restanti sono prescritti), richiesta accolta dal GUP il 9 maggio 2014 per nove casi (uno è ulteriormente prescritto).<ref name=":7">{{Cita web|url=https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/|titolo=Avv. Stefano Bertone|sito=Ambrosio&Commodo|data=30 novembre 2017|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190220223404/https://www.ambrosioecommodo.it/professionisti/stefano-bertone/}}</ref>
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L'istruttoria dibattimentale del processo si è conclusa il 10 dicembre 2018.<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/|titolo=SANGUE INFETTO / CHIESTO IL SEQUESTRO DEI BENI PER DUILIO POGGIOLINI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=9 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221310/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/19/sangue-infetto-chiesto-il-sequestro-dei-beni-per-duilio-poggiolini/}}</ref> Il pubblico ministero e i difensori degli imputati hanno richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendo possibile provare il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e il decesso<ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/|titolo=PROCESSO SANGUE INFETTO / PER IL PM ''IL FATTO NON SUSSISTE''. TUTTI ASSOLTI E SANTI SUBITO|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=22 gennaio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190122213541/http://www.lavocedellevoci.it/2019/01/22/processo-sangue-infetto-per-il-pm-il-fatto-non-sussiste-tutti-assolti-e-santi-subito/}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/|titolo=SANGUE INFETTO / IL 25 MARZO A NAPOLI LA "STORICA" SENTENZA|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=21 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190321220023/http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/21/sangue-infetto-il-25-marzo-a-napoli-la-storica-sentenza/}}</ref> mentre alcune parti civili hanno richiesto la dichiarazione di intervenuta prescrizione.<ref>{{Cita news|autore=Mario Avena|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/|titolo=PROCESSO PER IL SANGUE INFETTO / TRAGICA SCENEGGIATA A NAPOLI|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=12 febbraio 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190222221753/http://www.lavocedellevoci.it/2019/02/12/processo-per-il-sangue-infetto-tragica-sceneggiata-a-napoli/}}</ref> La costituzione di [[parte civile]] da parte del Ministero della Salute è stata revocata in quanto non ha presentato conclusioni.
 
La sentenza è stata emessa il 25 marzo 2019, divenuta definitiva poiché non appellata dalle parti, e ha assolto tutti gli imputati [[Formula assolutoria#Assoluzione perché il fatto non sussiste|perché il fatto non sussiste]] mentre ha dichiarato l'[[Cause di estinzione del reato|estinzione del reato]] nei confronti di Anna Maria Tonsa per intervenuta [[morte del reo|morte del reo.]]
La sentenza è stata emessa il 25 marzo 2019 e ha assolto tutti gli imputati [[Formula assolutoria#Assoluzione perché il fatto non sussiste|perché il fatto non sussiste]] mentre ha dichiarato l'[[Cause di estinzione del reato|estinzione del reato]] nei confronti di Anna Maria Tonsa per intervenuta [[morte del reo]].<ref name=":14">{{Cita news|autore=Dario Del Porto|url=https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/|titolo=Morti da emoderivati, assolti Poggiolini e altri otto imputati|pubblicazione=La Repubblica|data=25 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190326083254/https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/morti_da_emoderivati_assolti_poggiolini_e_altri_otto_imputati-222469827/}}</ref><ref>{{Cita news|autore=Andrea Cinquegrani|url=http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/26/strage-del-sangue-infetto-un-suicidio-di-massa/|titolo=STRAGE DEL SANGUE INFETTO / UN SUICIDIO DI MASSA…|pubblicazione=La Voce delle Voci|data=26 marzo 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190326170713/http://www.lavocedellevoci.it/2019/03/26/strage-del-sangue-infetto-un-suicidio-di-massa/}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Sentenza n. 3771/19 del Tribunale di Napoli, emessa il 25/03/2019 e depositata il 24/06/2019|rivista=|volume=|numero=|url=https://lookaside.fbsbx.com/file/149-SENTENZA%20bucci.pdf?token=AWxXmPAcKQV1F8DEMsO5SlTgM9x6s7TobR272IOZlVVfQNz9OfAm_NKWIKyGVAHTCivfYi1_RTDFvJkEa9OgxiY5sfMz7ftB_OGlWlmfzlAW6H2wV6iJwfVjuZTMiFSPl99RMAM_o7rf2PmKkeLgztKXDpE_q6A3ckJWlr5RuwAA7A|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190823102627/https://lookaside.fbsbx.com/file/149-SENTENZA%20bucci.pdf?token=AWxXmPAcKQV1F8DEMsO5SlTgM9x6s7TobR272IOZlVVfQNz9OfAm_NKWIKyGVAHTCivfYi1_RTDFvJkEa9OgxiY5sfMz7ftB_OGlWlmfzlAW6H2wV6iJwfVjuZTMiFSPl99RMAM_o7rf2PmKkeLgztKXDpE_q6A3ckJWlr5RuwAA7A|accesso=23 agosto 2019|dataarchivio=23 agosto 2019|urlmorto=no}}</ref>
 
In buona sostanza la sola verità emersa da così tanti processi, non solo in Italia, e’ che niente di più potesse essere fatto, con le conoscenze farmacologiche dell’epoca, per evitare una tragedia non solo italiana ma mondiale. Tale argomentazione appare nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli dal Giudice dott. Palumbo, alle  pagg. 44-45, che testualmente ha attestato:  “ ''Nel corso del dibattimento  nel processo di Napoli proprio il  Giudice ha reiteratamente chiesto ai vari consulenti e testi tecnici escussi il perché di un tale comportamento e la risposta unanime-peraltro condivisa dai periti di ufficio nel loro elaborato che aveva, tra l'altro, ad oggetto proprio tale quesito-è stata che in sostanza si trattò di un rischio calcolato perché la malattia epatica era percepita-e senz'altro l 'epatite B)-lo era­ molto meno grave de1l'emofilia di tipo A e del pericolo di em01Tagie tipico della stessa che potevano condurre alla morte o quantomeno ad esiti gravemente inabilitanti''”. Poi ancora i Giudice precisa testualmente: “ ''In altri termini- ed è bene ribadirlo- se in quel determinato periodo cronologico, il rischio noto con assoluta certezza agli operatori ed utenti del settore era solo quello di contrarre l'epatite B) può anche comprendersi che si sia preferito continuare le terapie con gli emoderivati industriali, perché è pacifico che l'altra forma di epatite vale a dire HCV molto più grave e letale NON era affatto conosciuta come tale e che, peraltro,-come spiegato chiaramente dal teste Rizzetto, senza incontrare smentite e/o contraddizioni, anzi -la sua presenza rectius l'accertamento della sua presenza fu possibile proprio perché continuavano in soggetti emofilici "alterazioni della corretta funzionalità  epatica"  nonostante ci  si  fosse, in un  certo  senso, garantiti-con  lo screening ovvero, successivamente, col vaccino- dal rischio di epatite B)”.''
 
L'intero procedimento è stato audioregistrato e reso disponibile sul proprio sito da [[Radio Radicale]].<ref>{{Cita web|url=https://www.radioradicale.it/argomenti/POGGIOLINI|titolo=Processo a Duilio Poggiolini|sito=Radio Radicale}}</ref>
 
==== Stralcio "imprese farmaceutiche estere" ====
Il processo a carico di Duilio Poggiolini e altri quaranta imputati stranieri (statunitensi, svizzeri, austriaci e tedeschi),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|titolo=Procedimento n. 46807/03 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli|rivista=|volume=|numero=}}</ref> rappresentanti delle aziende Immuno (austriaca), Bayer e Baxter (entrambe statunitensi), trasferito dalla procura di Trento, viene archiviato nel 2008 dal giudice Primavera su richiesta della procura del maggio 2005 per difficoltà incontrate con le rogatorie internazionali, successivamente per prescrizione dei reati e per non dimostrabilità degli stessi.<ref name=":1" /><ref name=":6">{{Cita news|autore=Sarah Martinenghi|url=http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html|titolo=Sangue infetto, imputazione coatta per Poggiolini e Marcucci|pubblicazione=La Repubblica|data=14 gennaio 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110811110838/http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo/sangue-infetto-processo.html}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.personaedanno.it/articolo/contagio-virale-da-emoderivati-il-processo-penale-per-il-reato-di-epidemia-la-prescrizione-ed-i-riflessi-sullazione-civilistica-silvia-marzaro|titolo=CONTAGIO VIRALE DA EMODERIVATI: IL PROCESSO PENALE PER IL REATO DI EPIDEMIA, LA PRESCRIZIONE ED I RIFLESSI SULL'AZIONE CIVILISTICA|autore=Silvia Marzaro|sito=Persona & Danno|data=10 marzo 2008|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190225145911/https://www.personaedanno.it/articolo/contagio-virale-da-emoderivati-il-processo-penale-per-il-reato-di-epidemia-la-prescrizione-ed-i-riflessi-sullazione-civilistica-silvia-marzaro}}</ref>
 
== Procedimenti civili ==