Azione collettiva: differenze tra le versioni
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*LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
'''Governo''': Riservata alle associazioni di consumatori iscritte alla [[CNCU]], alle associazioni professionali ed alle [[Camera di Commercio|camere di commercio]]. Questo potrebbe risultare anticostituzionale; si porrebbe infatti in aperto contrasto con gli Artt. 3, 18 e 24 della [[Costituzione]] Italiana , in quanto: -prevede una irragionevole disparità di trattamento tra categorie (discriminando le Associazioni che tutelano interessi specifici rispetto alle consumeristiche generaliste); - limita ,di fatto, il diritto all' associazionismo ; - lede, infine, il diritto di difesa del singolo cittadino al quale è precluso, in questo modo, l'utilizzo diretto ed in prima persona di tale strumento; - subordina infine (in palese contrasto, peraltro, con quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.) l'esercizio del diritto di difesa del privato cittadino, al preventivo consenso ed appoggio di una delle 16 Associazioni consumeristiche generaliste. Questo porterebbe alla fine delle Associazionismo in Italia, come denunciato nella petizione lanciata dal
'''Concorrenti''': Chiunque ha un interesse può fare istanza per l'avvio di un'azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori.</br>
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