Duello: differenze tra le versioni
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{{citazione|Non può essere equiparato a un duello una colluttazione senza armi, svincolata da qualsiasi regola, condotta senza esclusione di colpi e in modo selvaggio e bestiale. Infatti, i reati cosiddetti di duello presuppongono l'osservanza delle consuetudini cavalleresche e, pertanto, perché uno scontro tra due persone possa considerarsi duello, deve svolgersi a condizioni prestabilite, secondo le regole cavalleresche, mediante l'uso di armi determinate (spada, sciabola o pistola), alla presenza di più persone (padrini o secondi), per una riparazione d'onore.|[[Corte di Cassazione|Cassazione Penale]], V sezione, 24 aprile [[1987]].}}
I reati "cavallereschi" (duello, sfida a duello, ecc.) sono stati depenalizzati nel 1999<ref>Vincenzo Pezzella, ''Nota a Cassazione penale , 11 febbraio 2003, n.12698, sez. V'', in Dir. e giust., fasc.17, 2003, pag. 41, risale "ad un precedente ormai depenalizzato che sa di tempi passati, della sfida a duello (art. 394 Cp) che rimaneva assorbita dall’uso di armi in duello (art. 396 Cp)".</ref>, dimodoché il reato non consiste più nella sfida in quanto tale, ma esclusivamente nelle eventuali lesioni personali procurate, naturalmente con le attenuanti {{citazione necessaria|dovute all'offesa subita: di fatto il duello in cui i contendenti non riportino lesioni personali in Italia è diventato legale.}} L'intento modernizzatore del legislatore del 1999 "traspare dall'abrogazione delle fattispecie di duello, del tutto desuete e, soprattutto, retaggio di una visione che anteponeva la tutela dell'ordine cavalleresco a quella, "svenduta" con pene irrisorie, del bene vita"<ref>Ombretta Di Giovine, ''La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli'', in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2000, p. 1407, fasc. 4, 1 dicembre 2000.</ref>.
==== Paesi americani ====
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