Traditionis custodes: differenze tra le versioni
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uso inappropriato della parola "rito": la forma tridentina del rito romano non è un rito a sé stante |
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=== ''Summorum Pontificum'' ===
{{vedi anche|Summorum Pontificum}}
Nel 2007, [[Benedetto XVI]] pubblicò la [[lettera apostolica]] ''[[Summorum Pontificum]]'' la quale ribadiva che, pur restando il messale di Paolo VI "l'espressione ordinaria della ''[[lex orandi]]'' della chiesa cattolica di rito latino", il Missale Romanum pubblicato sotto [[san Pio V]] e rivisitato sotto [[Giovanni XXIII]] era da considerarsi come una "espressione straordinaria" della ''lex orandi'' della chiesa.<ref name=":0" /> La messa tridentina venne così definita "
Benedetto XVI decretò che "ciascun prete cattolico di rito latino possa utilizzare nelle messe celebrate senza il popolo l'una o l'altra delle forme e che egli non "necessita di permessi" da parte dei vescovi né dalla Santa Sede per farlo". Egli concluse la propria riflessione dicendo che i due riti non sono motivo di divisione nella chiesa in quanto "queste due sono espressioni della ''lex orandi'' della chiesa" e che sono "due usi dello stesso e unico rito romano."<ref name=":0">{{Cite web|last=O'Connell|first=Gerard|date=16 July 2021|title=Pope Francis restricts celebration of the pre-Vatican II Latin Mass in new decree|url=https://www.americamagazine.org/faith/2021/07/16/pope-francis-decree-restricts-pre-vatican-ii-latin-mass-241068|url-status=live|access-date=16 July 2021|website=America Magazine|language=en}}</ref> Benedetto XVI disse inoltre nel documento che sarebbe stata cura dei fedeli lamentarsi presso il proprio vescovo diocesano o se necessario presso la Santa Sede se tale celebrazione di rito straordinario fosse stata per qualche motivo negata.<ref name=":1" /> Questa lettera apostolica di Benedetto XVI, in breve, permetteva ad ogni sacerdote della chiesa latina di celebrare la messa tridentina secondo il messale romano del 1962 senza bisogno di ottenere permessi particolari dal proprio vescovo né dalla Santa Sede.<ref name=":5" /> "Prima di questa legge, i sacerdoti ed i fedeli che volevano celebrare una messa latina tridentina dovevano farne espressa richiesta al loro vescovo. Essa poteva pertanto essere celebrata solo su richiesta; non era permesso includerla nelle messe ordinarie delle parrocchie; ed il vescovo doveva stabilire giorni e condizioni precise per la sua celebrazione."<ref name=":1">{{cite news|last=Allen|first=Elise Ann|date=16 July 2021|title=Francis reverses Benedict’s liberalization of use of older Latin Mass|newspaper=[[Crux (online newspaper)|Crux]]|url=https://cruxnow.com/vatican/2021/07/francis-reverses-benedicts-liberalization-of-use-of-older-latin-mass/|accessdate=16 July 2021}}</ref>
=== Prima della pubblicazione ===
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== Contenuti del documento ==
Il motu proprio contiene le indicazioni giuridiche e liturgiche per la celebrazione della [[messa]] secondo il
Le disposizioni di ''Traditionis custodes'' sono entrate in vigore il 16 luglio 2021, memoria di [[Nostra Signora del Monte Carmelo|Nostra Signora del Carmelo]] e sostituiscono quelle contenute nel motu proprio ''[[Summorum Pontificum]]'', promulgato da [[papa Benedetto XVI]] il 7 luglio [[2007]]. Insieme al testo è stata anche pubblicata una lettera, rivolta ai vescovi, di accompagnamento al motu proprio, per spiegarne il contenuto e le motivazioni.
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==== Articoli 4 e 5 ====
I sacerdoti ordinari dopo la pubblicazione del ''motu proprio'' che desiderino celebrare messa
==== Articoli 6 e 7 ====
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