Traditionis custodes: differenze tra le versioni

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==== Articolo 2 ====
Il secondo articolo stabilisce che spetta al vescovo diocesano l'"esclusiva competenza" di autorizzare l'uso del messale romano del 1962 nella sua diocesi "secondo le linee guida della Sede Apostolica."<ref name=":0" /><ref name=":3" /> Benedetto XVI ordinò che nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco doveva lui dare il necessario permesso.<ref>''Summorum Pontificum'', articolo 5 §1</ref> Giovanni Paolo aveva dato aimilesimile autorità solo al vescovo diocesano.<ref>[https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-76-1984-ocr.pdf Lettera ''Quattuor abhinc annos'' della Congregazione per il Culto Divino]</ref>
 
==== Articolo 3 ====