Traditionis custodes: differenze tra le versioni
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==== Articolo 2 ====
Il secondo articolo stabilisce che spetta al vescovo diocesano l'"esclusiva competenza" di autorizzare l'uso del messale romano del 1962 nella sua diocesi "secondo le linee guida della Sede Apostolica."<ref name=":0" /><ref name=":3" /> Benedetto XVI ordinò che nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco doveva lui dare il necessario permesso.<ref>''Summorum Pontificum'', articolo 5 §1</ref> Giovanni Paolo aveva dato
==== Articolo 3 ====
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