Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

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== Organismi di Composizione della crisi ==
L’O.C.C. è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 201412014 come: “articolazione interna di uno degli [[Ente pubblico|enti pubblici]] individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.
 
Il legislatore ha precisato la natura eminentemente pubblicistica dell’O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 3/2012, sottolineando le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità, non potendo lo stesso organismo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.