Legge 22 maggio 1978, n. 194: differenze tra le versioni

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Prima del [[1978]], l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal [[codice penale italiano]] un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978). In particolare:
* causare l'aborto di una donna ''non'' consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545),
* causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto, sia alla donna stessa (art. 546),
* procurarsi l'aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547).
* istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548).