Incidente probatorio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Apportare correzioni alla definizione per renderla più chiara. Aggiunte due note
Riga 1:
L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 del [[codice di procedura penale italiano]]. Consiste in un'udienza che si svolge in [[camera di consiglio]] (senza la presenza del pubblico), che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una [[prova (diritto)|prova]] durante le indagini preliminari, purché pertinente e rilevante ai sensi dell'art. 190 c.p.p.<ref name="bro">{{cita web|url=https://www.brocardi.it/dizionario/5851.html|accesso=22 novembre 2021|titolo=Incidente probatorio}}</ref> Lo scopo è dunque quello di assumere una prova in una fase pregressa rispetto a quanto accade normalmente, non essendo possibile attendere sino al [[dibattimento]].<ref name="bro"/> Le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, quelle di tipo dichiarativo sono assunte tramite un esame incrociato. Gli organi competenti sono il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] e il giudice incaricato nel [[dibattimento]].
L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 del [[codice di procedura penale italiano]].
Consiste in un'udienza che si svolge in [[camera di consiglio]] (senza la presenza del pubblico), in cui le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il [[dibattimento]]; ad esempio, la [[prova (diritto)|prova]] dichiarativa è assunta tramite un esame incrociato. Gli organi competenti sono il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] e il giudice incaricato nel [[dibattimento]].
 
== Descrizione generale ==