Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

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Condizioni di ammissibilità della proposta che il debitore ovvero consumatore può inoltrare ai creditori sono:
* La non assoggettabilità a procedura concorsuale del debitore;
* Il non aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei cinque anni precedenti, beneficiando di una delle soluzioniammesse dalla L.3/2012 (aver presentato la richiesta, che poi è stata rigettata, non impedisce la nuova richiesta al "consumatore").
* Il debitore non deve aver subito provvedimento di revoca, annullamento, risoluzione dell’accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti di omologazione del piano.
Si riconosce inoltre una specifica condizione di ammissibilità per il consumatore al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire in modo specifico ancorché analitico la sua situazione economica nonché patrimoniale per il giudizio di merito da assumere in sede di omologazione del piano.