Novazione: differenze tra le versioni

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Si definisce '''novazione''', in termine [[diritto|giuridico]], l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.
 
==Cenni storiciStoria ==
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un'altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l'''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.