Sbattezzo: differenze tra le versioni

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Secondo la Chiesa cattolica, la condizione in cui incombe l'apostata è completamente diversa da quella di coloro che non sono mai appartenuti alla Chiesa cattolica, poiché, come spiega [[papa Giovanni Paolo II]] nella [[lettera enciclica]] [[Redemptoris Missio]], "la [[salvezza (religione)|salvezza]] è accessibile ad essi in virtù di una [[Grazia (teologia)|grazia]] che, pur avendo una misteriosa relazione con la [[Chiesa cattolica|Chiesa]], non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale".
 
Per quanto riguarda gli effetti pratici, la Chiesa cattolica con il [[Codice di diritto canonico|diritto canonico]] riconosce che lo sbattezzo, come apostasia, potrebbe comportare la [[scomunica]] automatica,<ref>''[[Latae sententiae]]'' (can. 134)</ref> perciò l'esclusione delle persone che hanno manifestato chiaramente ed esplicitamente la loro volontà di apostasia, dai [[sacramenti]], con la possibilità che vengano loro negate le esequie ecclesiastiche.<ref name="ReferenceA">[[Codice di diritto canonico]] 1331, 1184</ref> La ''scomunica'', considerata la più grave fra le pene, è concessa per riguardo alla ''salus animae'' del battezzato:<ref>[[Libero Gerosa]], "La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Fribourg, 1984</ref> basta il [[peccato mortale]], infatti, a interrompere la [[comunione (religione)|comunione]], mentre la pena impedisce al fedele di aggravare ulteriormente la sua situazione con una comunione sacrilega.
 
Le posizioni della Chiesa cattolica sul significato e sugli effetti dello sbattezzo non registrano solitamente contrasti con i sostenitori del medesimo (vedi Associazione per lo sbattezzo, UAAR...), in quanto questi sono interessati proprio dagli effetti pratici, in quanto ad esempio per questi celebrare esequie cattoliche su una persona sbattezzata {{Senza fonte|sarebbe considerato come un sopruso nonché un atto di disonestà morale nei riguardi della persona defunta}}. Tuttavia, anche se la persona ha ricevuto una scomunica ''latae sententiae'', può ancora ricevere su richiesta il [[Esequie#Il rito cattolico|rito cattolico delle esequie]] in quanto [[sacramentali|sacramentale]]<ref>[[Codice di diritto canonico]] 1331</ref>, seppure la Chiesa si riserva il diritto di negare il rito<ref>[[Codice di diritto canonico]] 1184</ref>.