Crimine contro l'umanità: differenze tra le versioni

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== Controversie ==
Si è dibattuto se il fattore di [[criminalità]] di certi atti, la cagione specifica della loro [[punibilità]] secondo un'apposita previsione di specie, dovesse primariamente essere la generale ripulsa [[morale]] suscitata ovvero la portata specifica degli atti (ad esempio, il genocidio, che secondo alcuni, ma non tutti, fa parte di questa categoria, è stato da taluni considerato - a questi fini - alla stregua di un [[delitto]] di [[strage]] aggravato da [[premeditazione (diritto)|premeditazione]], continuazione e reiterazione, oltre che da motivi abbiettiabietti, quindi una sorta di super-fattispecie, di gravità esulante dalle ordinarie previsioni codicistiche per le dimensioni e le proporzioni del nocumento arrecato).
 
Inoltre, si è a lungo dibattuto circa l'effettiva riconoscibilità per l'umanità, per l'intero [[genere umano]], di un ruolo diretto di soggetto passivo del [[reato]] (vittima). In pratica, si è discusso sulla traducibilità del titolo (''delitti contro l'umanità'' - nato probabilmente onde distinguerlo dai delitti contro la persona o contro il patrimonio e dai delitti contravvenzionali) in una vera e propria costituibilità procedurale di una siffatta [[parte civile]], prelusiva ad una non meno spinosa questione circa l'eventuale definizione della [[rappresentanza]] (chi avrebbe titolo a costituirsi in giudizio in nome dell'umanità?). Scientificamente osservando, non vi è, di fatto, unanimità internazionale su nessuna delle questioni dibattute, pur essendovi rilevanti aggregazioni di consensi su talune impostazioni che forse, almeno nel mondo occidentale, sono le più note.