Pseudonimo: differenze tra le versioni
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Diverse [[Legislazione|legislazioni]] nazionali hanno emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi. In [[Italia]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[Diritto d'autore italiano|diritto d'autore]]. La stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa anche allo pseudonimo (o nome d'arte), cioè all'appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d'arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio [[Totò]]). L'autore che ha pubblicato un'opera con uno pseudonimo, o in forma anonima, può rivendicarne la proprietà in qualsiasi momento.<ref>Giuliano Vigini, ''Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione'', Milano, Editrice Bibliografica, 1985, p. 84.</ref>
=== Sostituzione di persona ===
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