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Nel [[2006]] ha provocato animate reazioni il cosiddetto [[Caso Peppermint]]: l'etichetta discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH accusò più di 3.600 utenti di aver violato la legge, condividendo illegalmente file di cui la società deteneva il diritto d'autore. Peppermint, in pratica, sorvegliò i consumatori nel loro uso personale di internet con la complicità dei loro [[Internet Service Provider|provider]], e riuscì ad ottenere i dati relativi ai movimenti effettuati dagli utenti, all'oscuro di questi ultimi.
 
Un altro caso italiano d’esempio è il processo Fapav-Telecom esploso nel [[2010]]: la [[Federazione anti-pirateria audiovisiva]] chiese al Tribunale Civile di Roma di imporre a [[Telecom Italia]] di individuare e denunciare gli utenti che scaricassero illegalmente film e musica da internet e di bloccare l’accesso ai siti collegati al [[peer-to-peer]]. Questa richiesta derivò dal fatto che la Fapav, in un’indagine condotta dal [[2008]] al 2010, aveva scoperto {{formatnum:2200000}} casi di scarico illegale: tenne sotto controllo i siti e le pagine web visitate dagli utenti, i loro acquisti online, e monitorò il traffico peer-to-peer, il tutto senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, violandone quindi la [[privacy]].<ref>{{Cita web|url=http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/01/14/news/peer_to_peer-1949434/|titolo=Peer to peer, nuova offensiva nel mirino Telecom e utenti - Repubblica.it|sito=www.repubblica.it|accesso=1º febbraio 2017}}</ref>
 
=== Tecniche di tutela della privacy ===
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Sulla stessa linea sono le Convenzioni internazionali:
 
* La Convenzione di Berna<ref>{{Cita web|url=http://www.interlex.it/testi/convberna.htm|titolo=Convenzione di Berna per la protezione delle oepre letterarie e artistiche|sito=www.interlex.it|accesso=2021-04-04}}</ref> prevede all’art. 9 per gli autori il diritto esclusivo di riproduzione, ma è riservata agli Stati dell’Unione di permettere una riproduzione che non rechi danno allo sfruttamento normale.
* L'[[accordo TRIPs]] <ref name=":1">{{Cita web|url=https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm|titolo=WTO {{!}} intellectual property - overview of TRIPS Agreement|sito=www.wto.org|accesso=2021-04-04}}</ref> richiama la Convenzione di Berna dagli art. 1 a 21 e quindi anche qui c’è un’implicita apertura al diritto di riproduzione.
 
Per legittimare un’eccezione anche al diritto dell’autore di messa a disposizione sarebbe necessario modificare la direttiva 2001/29/CE e per questo fine si trovano alcuni argomenti validi nei vari trattati internazionali:
 
* L'accordo TRIPs<ref name=":1" /> all’art. 9 richiama la convenzione di Berna agli art. 11 e 11 bis, i quali prevedono la possibilità di legiferare in ambito nazionale per stabilire delle eccezioni alle varie manifestazioni del diritto d’autore
* Il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore<ref>{{Cita web|url=https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html|titolo=WIPO Copyright Treaty (WCT)|sito=www.wipo.int|lingua=en|accesso=2021-04-04}}</ref>per adeguare il diritto d’autore alle nuove tecnologie: all’art. 8 richiama la Convenzione di Berna, mentre l’art. 10 prevede che gli Stati possano stabilire delle eccezioni appropriate al contesto delle reti digitali.
 
Non sussistono quindi ostacoli a livello internazionale ad una liberalizzazione del file sharing. Qualunque nuova soluzione venga adottata deve rispettare alcuni punti fermi, il ''Three Step Test'', previsto sia dalla convenzione di Berna, che dall'accordo TRIPs: