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== Trattamento dei dati personali ==
L'articolo 4, punto 14, del [[Regolamento Generalegenerale sulla protezione dei dati<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9&download=true|titolo=Regolamento (UE)Generale 2016/679sulla delprotezione Parlamentodei europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016}}</ref>dati]] definisce «dati biometrici» i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9, comma 1, del Regolamento stabilisce che, di norma, è vietato trattare dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.<references />
 
== Note ==
<references />
 
== Bibliografia ==