Sbattezzo: differenze tra le versioni

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Chiesa cattolica: Correzione di errori
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La [[Chiesa cattolica]] ha definito una procedura di [[defezione]] formale dalla Chiesa, denominata ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica''. I [[Diritto canonico|canoni]] 1086, 1117 e 1124 del [[Codice di diritto canonico]] regolano alcuni effetti di tale atto. Una nota<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica'' (Prot. N. 10279/2006)]</ref> del [[Pontificio consiglio per i testi legislativi]] risalente al 2006 specifica in cosa l'atto consiste.
 
La Chiesa cattolica non riconosce effetti "spirituali" alla pratica dello sbattezzo (la dottrina cattolica afferma che, essendo il battesimo un [[sacramento]], che lascia un carattere indelebile esso non può essere tolto solo da Dio), mentre ne riconosce alcuni pratici. Per quanto riguarda gli effetti spirituali, il battesimo comporterebbe uno ''status'' personale indelebile, che non verrebbe cancellato dalla mera annotazione cartacea costituente lo sbattezzo:
 
{{Citazione|'''263. Quali sono gli effetti del Battesimo?''' Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.|Actus Formalis Defectionis Ab Ecclesia Catholica}}