Sbattezzo: differenze tra le versioni
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La [[Chiesa cattolica]] ha definito una procedura di [[defezione]] formale dalla Chiesa, denominata ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica''. I [[Diritto canonico|canoni]] 1086, 1117 e 1124 del [[Codice di diritto canonico]] regolano alcuni effetti di tale atto. Una nota<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica'' (Prot. N. 10279/2006)]</ref> del [[Pontificio consiglio per i testi legislativi]] risalente al 2006 specifica in cosa l'atto consiste. 
La Chiesa cattolica non riconosce effetti "spirituali" alla pratica dello sbattezzo (la dottrina cattolica afferma che, essendo il battesimo un [[sacramento]], che lascia un carattere indelebile esso non può essere tolto  
{{Citazione|'''263. Quali sono gli effetti del Battesimo?''' Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.|Actus Formalis Defectionis Ab Ecclesia Catholica}} 
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