Sbattezzo: differenze tra le versioni

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Secondo la Chiesa cattolica, la condizione in cui incombe l'apostata è completamente diversa da quella di coloro che non sono mai appartenuti alla Chiesa cattolica, poiché, come spiega [[papa Giovanni Paolo II]] nella [[lettera enciclica]] [[Redemptoris Missio]], "la [[salvezza (religione)|salvezza]] è accessibile ad essi in virtù di una [[Grazia (teologia)|grazia]] che, pur avendo una misteriosa relazione con la [[Chiesa cattolica|Chiesa]], non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale".
 
Per quanto riguarda gli effetti pratici, la Chiesa cattolica con il [[Codice di diritto canonico|diritto canonico]] riconosce che lo sbattezzo, come apostasia, potrebbe comportarecomporta la [[scomunica]] automatica,<ref>''[[Latae sententiae]]'' (can. 134)</ref> perciò l'esclusione delle persone che hanno manifestato chiaramente ed esplicitamente la loro volontà di apostasia, dai [[sacramenti]], cone la possibilitànegazione che vengano loro negate ledelle [[esequie ecclesiastiche]].<ref name="ReferenceA">[[Codice di diritto canonico]] 1331, 1184</ref> La ''scomunica'', considerata la più grave fra le pene, è concessa per riguardo alla ''salus animae'' del battezzato:<ref>[[Libero Gerosa]], "La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Fribourg, 1984</ref> basta il [[peccato mortale]], infatti, a interrompere la [[comunione (religione)|comunione]], mentre la pena impedisce al fedele di aggravare ulteriormente la sua situazione con una comunione sacrilega.
 
Le posizioni della Chiesa cattolica sul significato e sugli effetti dello sbattezzo non registrano solitamente contrasti con i sostenitori del medesimo (vedi Associazione per lo sbattezzo, UAAR...), in quanto questi sono interessati proprio dagli effetti pratici, in quanto ad esempio per questi celebrare esequie cattoliche su una persona sbattezzata {{Senza fonte|sarebbe considerato come un sopruso nonché un atto di disonestà morale nei riguardi della persona defunta}}. Tuttavia, anche se la persona ha ricevuto una scomunica ''latae sententiae'', può ancora ricevere su richiesta il [[Esequie#Il rito cattolico|rito cattolico delle esequie]] in quanto [[sacramentali|sacramentale]]<ref>[[Codice di diritto canonico]] 1331</ref>, seppure la Chiesa si riserva il diritto di negare il rito<ref>[[Codice di diritto canonico]] 1184</ref>.
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Secondo la visione della Chiesa, per chi non aderisce alla religione cattolica la richiesta di sbattezzo sarebbe inutile e contraddittoria: farlo significherebbe riconoscere implicitamente un valore allo stesso sacramento del quale si nega la validità. Secondo questo punto di vista, quindi, chi non aderisce (o non più) alla dottrina cattolica non ha bisogno di essere sbattezzato.<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html L'inutilità dello sbattezzo secondo il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi]</ref>
 
Chi richiede lo sbattezzo replica che il suo obiettivo è eliminare gli effetti formali del battesimo (tra cui quello di lasciare alla Chiesa la presunta possibilità di rivendicare un consenso superiore a quello reale), non quelli spirituali, in cui ovviamente non crede.<ref name= Schedauaar /> Inoltre lo sbattezzo incide sulle statistiche relative ai cattolici in un certo Paese, ovvero, si cerca con lo sbattezzo di distinguere fra fedeli praticanti e individui che sono stati battezzati quando erano neonati, ma non praticano la religione cattolica, come ad esempio gli atei e gli agnostici.<ref name= Schedauaar>[http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/#05 Scheda sullo sbattezzo dal sito dell'Uaar dove vengono elencati i motivi per cui atei e agnostici cancellano o dovrebbero cancellare gli effetti del battesimo]</ref>
 
=== Scomunica ed eventuale remissione ===
{{vedi anche|Latae sententiae#Come si rimette una pena latae sententiae}}
 
Nonostante l'apostasia comporti la [[scomunica]] automatica (''latae sententiae''), non tutti coloro che inviano questa richiesta di cancellazione sono automaticamente scomunicati: la [[Chiesa cattolica]] fa notare la differenza fra il [[peccato]] di [[apostasia]] ede il corrispondente [[Codice di diritto canonico|delitto contro la fede]]. Il [[Codice di diritto canonico]] riconosce che condizioni mitiganti possono far sì che il fedele, nonostante la sua azione presuntamente volontaria, non incorra nelle sanzioni (ad esempio, a causa di "violenza fisica o timore grave, necessità o grave incomodo").<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_P4T.HTM|titolo=Codice di diritto canonico 1323}}</ref> La Chiesa tiene anche in conto se l'abbandono avvenga sotto pressione, in situazioni dove potrebbero mancare sia la ''piena consapevolezza'' chesia il ''pieno consenso''.<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a8_it.htm|titolo=Catechismo della Chiesa Cattolica 1859}}</ref>
 
Chi riceve la scomunica non può esercitare alcun ministero nella celebrazione della [[Santa Messa|Messa]] o di altri [[sacramenti]] o in cerimonie di culto pubblico, ed in primis non può ricevere l'[[Eucaristia]]. Tuttavia, la scomunica non priva dell'esercizio dei doveri: si può assistere alla Messa, che rimane un obbligo nelle [[feste di precetto]], e si possono ricevere i [[sacramentali]], i quali includono le [[Esequie#Il rito cattolico|esequie]], che possono però essere negate.<ref name="ReferenceA"/>. Inoltre, si può sempre ricevere la [[Comunione spirituale (cattolicesimo)|Comunione spirituale]].<ref>{{cita web|url=http://www.fides.org/ita/approfondire/eucaristia/eu4_0405.html|titolo=Agenzia Fides - Tutto in breve per accostarsi all'Eucaristia|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110706134524/http://www.fides.org/ita/approfondire/eucaristia/eu4_0405.html|dataarchivio=6 luglio 2011}}</ref>
 
La [[Chiesa cattolica]] afferma chiaramente che la [[scomunica]] [[latae sententiae]] può essere successivamente rimessa, perché è una "pena medicinale" che ha per finalità muovere al [[pentimento]]. Il cristiano "sbattezzato" che dimostri di essersi sinceramente pentito acquista automaticamente il diritto di essere assolto dalla scomunica.<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20110606_dichiarazione-diritto-canonico_it.html|titolo=Dichiarazione sulla retta applicazione del canone 1382 del Codice di Diritto Canonico}}</ref> Inoltre, la scomunica [[Scomunica#Scomuniche latæ sententiæ non riservate alla Santa Sede|non è riservata alla Santa Sede]], come accade per i [[Scomunica#Scomuniche latæ sententiæ riservate alla Santa Sede|delitti canonici più gravi]], e quindi può essere rimessa [[Latae sententiae#Come si rimette una pena latae sententiae|nei modi prestabiliti]] dall'ordinario del luogo.
 
=== Testimoni di Geova ===