Parte (diritto): differenze tra le versioni

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Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti. Nonostante la parola ''«parte»'' non sia un termine disciplinato espressamente dalla legge, essa compare in numerose [[disposizione (diritto)|disposizioni]] del [[codice di procedura civile]].
 
Oltre al [[ricorrente]], all'[[attore (diritto)|attore]], al [[convenuto]] e all'[[imputato]] e alla [[parte civile]] (nel caso di procedimento [[penale]]) sono parti necessarie anche i controinteressati. Il giudice assegna al ricorrente, all'attore e al convenuto un termine perentorio per procedere alla chiamata in causa di [[terzo (diritto)|terzi]].
 
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (ordinamento processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>