Codicillo: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto romano]] i codicilli sono atti ''mortis causa'' non inseriti nel testamento.
Essi possono essere ''confirmati'', cioè citati e riconosciuti come validi nel testaemento, o ''non confirmati'', dunque non menzionati nel testamento; possono essere del pari precedenti o successivi rispetto al testamento stesso.
Con codicillo è possibile disporre solo a titolo particolare del proprio patrimonio, dunque non si possono istituire eredi o prevedere sostituzioni, è invece possibile costituire [[Legato (diritto)|legati]] o fidecommessi[[fideicommissa]].
 
L'origine storica si fa risalire ad [[Augusto]] che ottemperò a un [[fideicommissa|fedecommesso]] presente in un codicillo (di tale LuculloLentulo) e in seguito convocò una commissione di giuristi guidata da [[Trebazio]] per giudicare sulla legittimità dei codicilli stessi.<ref>''[[Istituzioni di Giustiniano|Institutiones]]''. [http://www.thelatinlibrary.com/justinian/institutes2.shtml Libro II, 25]</ref>
In realtà questi atti dovevano essere ritenuti validi già precedentemente almeno per i legati.
 
==Note==
{{references}}
 
== Bibliografia ==