Governatore di Milano: differenze tra le versioni
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Il Governatore aveva attribuzioni tipiche di un [[Capo di Stato]], anche se dipendente dal Re di Spagna. Presiedeva il ''Consiglio generale dei 60 decurioni'' (il più prestigioso organo dell'amministrazione cittadina milanese). Aveva il potere d'ordinanza (ossia [[normazione|normativo]]), poteva concedere la [[Grazia (diritto)|grazia plenaria]] ai condannati e nominare assemblee o [[Commissione|commissioni]] di senatori, vicari e decurioni.<ref name=":5" /> Aveva inoltre il compito di nominare molte delle più alte cariche dello stato, inclusi i ministri, i vicari, i magistrati e gli [[Ambasciatore|ambasciatori]] (nominava direttamente le figure annuali e biennali, mentre proponeva una rosa di nomi al Supremo Consiglio d'Italia per quelle di durata superiore o vitalizia).<ref name=":3" /> Per bilanciare gli ampi poteri del Governatore, fu istituita la figura del [[Gran Cancelliere del ducato di Milano|Gran Cancelliere]]: vertice del [[potere esecutivo]], doveva inoltre ratificare leggi, editti e provvedimenti del [[Organi della pubblica amministrazione di Milano in età spagnola|Consiglio segreto]], del Senato e del Governatore, avendo [[potere di veto]] incontrastato su entrambi. Neppure le decisioni del Governatore avevano valore legale o potevano entrare in atto senza l’[[imprimatur]] del Cancelliere, che non poteva essere oltrepassato.<ref name=":02" /><ref name="Arese" /><ref name=":4">{{Cita web|url=https://books.google.it/books?id=fk13SNaCMJcC&pg=PR25&lpg=PR25&dq=%22gran+cancelliere%22+%22il+vidit%22&source=bl&ots=yJx_T86s4b&sig=ACfU3U2Er7CvtFHtK2XDpd8wLK4WJT_rgA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiWufn9rej2AhVS_rsIHbaLB_IQ6AF6BAgCEAM|titolo=Dissertazione sul decanato e autenticità de' privilegj del real Collegio de Milano}}</ref> Il Governatore era inoltre tenuto a rendere conto del proprio operato al Re, rappresentato dal Governo centrale dell’[[Impero spagnolo|Escuriale]].<ref name=":0" />
Alle sue dipendenze era posto un vasto apparato consultivo, diretto dal Gran Cancelliere, denominato ''Cancelleria segreta;'' era inoltre affiancato da un [[organo collegiale]] consultivo ed esecutivo, il ''Consiglio segreto'', i cui membri erano di norma interamente nominati dal Governatore e che svolgeva mansioni nel potere legislativo, esecutivo e talora anche giudiziario. Il Governatore poteva nominare - o rimuovere - sia il Vice Cancelliere, capo della Cancelleria segreta, sia il Segretario generale del Consiglio segreto, ma doveva prima avvisare il Re in persona, inoltre era necessaria la ratifica del Senato tramite [[maggioranza assoluta]].<ref name=":1" /><ref name="Arese" /> Poteva anche emettere [[Grida|gride]] di proprio pugno, ma oltre all’imprimatur del Gran Cancelliere era anche necessaria la firma del Segretario generale.<ref name=":5" /><ref name=":4" /> Non aveva il comando delle forze armate (che spettava al ''Castellano,'' sebbene talvolta le due cariche fossero unite nella stessa persona); ciononostante, non di rado i Governatori erano comandanti e conducevano di persona guerre od operazioni militari, come nel caso di [[Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635)|Don Gonzalo Fernández]] e [[Ambrogio Spinola]], che nel periodo della [[peste di Milano]] lasciarono temporaneamente il proprio incarico e i pieni poteri al Cancelliere [[Don Antonio Ferrer]] per coadiuvare la [[guerra di successione di Mantova e del Monferrato]].<ref name=":7" /
==== Limitazioni ====
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