Associazione sovversiva: differenze tra le versioni

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Sono definite dagli articoli 270 bis del [[Codice penale italiano|codice penale]], come modificato e/o sostituito dall'articolo 1 della [[legge]] 15 dicembre [[2001]], n.438<ref>Conversione in legge, con modificazioni, del [[decreto-legge]] 18 ottobre [[2001]], n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il [[terrorismo]] internazionale.</ref>, sono propriamente quelle «''che si propongono il compimento di atti di [[violenza]] con finalità di [[terrorismo]] o di eversione dell'ordine democratico''» (art. 270-bis).
 
Dal gennaio [[2003]] i condannati il reato di cui al 270-bis sono esclusi dalla possibilità di misure alternative alla [[detenzione]], previste dalla legge  27 maggio 1998, n. 165 per molti reati.
 
La legge n.85/2006 ha modificato l'art. 270 c.p., limitando il reato alle sole associazioni sovversive idonee a sovvertire gli ordinamenti dello Stato. Ciò ha causato situazioni paradossali in giurisprudenza: mentre i magistrati del pubblico ministero avviano inchieste e processi per associazione sovversiva con una certa disinvoltura, le condanne penali da parte dei magistrati giudicanti sono ora estremamente rare. Ciò induce i movimenti e gruppi antisistema a considerare i processi per associazione sovversiva come un costo per cui raccogliere fondi e collette, al fine di pagare le spese legali.
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Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c'è una parte lesa, persona fisica o giuridica. La semplice dichiarazione di opinioni, per quanto antidemocratiche o che incentivino la violenza non è in sé reato, finché questo non si traduce in concrete azioni illecite. Sono tuttavia applicabili i reati di [[Istigazione a delinquere]] e [[Apologia di reato]] (art. 414 c.p.) nei casi in cui vi è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati. Il diritto penale infatti vieta azioni preventive tese a evitare avvenimenti che derivino da una propaganda ideologica che spinga all'illegalità, introducendo dei reati di associazione eversiva si introduce il reato di associazione politica a scopo di sovversione violenta e in senso lato di opinione, si accetta una limitazione della libertà di parola e di stampa, con lo scopo di ridurre altri illeciti ben più gravi.
 
Nel caso di eversione, oltre all'[[s:Codice_Penale/Libro_II/Titolo_I#Art. 270 Associazioni sovversive|art. 270]], concepito senza successive modifiche nel [[1930]] durante la dittatura [[fascismo|fascista]] e modificato solo nel [[2006]] (in particolare richiedendosi, per la sussistenza del reato, l'idoneità dell'associazione alla sovversione violenta)<ref>{{Cita web|url=http://www.diritto-penale.it/associazioni-sovversive.htm|titolo=Associazioni sovversive|sito=www.diritto-penale.it|accesso=13 gennaio 2017}}</ref>, alla fine degli anni '70 fu aggiunto l'articolo 270 bis del codice penale, poi modificato e sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre [[2001]] n.438 Art. 270-bis.
 
Dal 2001 sono state aumentate le pene, mentre dal gennaio [[2003]] i condannati per tali reati sono stati esclusi dalla possibilità di misure alternative alla detenzione, previste dalla legge Simeone per quasi tutti i reati. Più in generale sono stati ampliati i compiti e le possibilità di azione delle forze di [[polizia]] di prevenzione quantunque, sotto questo profilo, già con l'emergenza degli [[anni di piombo]] iniziata a livello normativo sul finire degli anni '70, questi fossero già abbondantemente dilatati rispetto alla tradizione delle più moderne democrazie.