Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Recupero di 1 fonte/i e segnalazione di 0 link interrotto/i.) #IABot (v2.0.9.3 |
||
Riga 1:
In [[diritto romano]] l'istituto del '''''dominium ex iure Quiritium''''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''res'' a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente ''[[ius civile]]''. È il più antico tipo di diritto di proprietà e veniva riconosciuto solo ai cives, cioè ai [[cittadinanza romana|cittadini romani]] ed era relativo, per quanto riguarda gli [[bene immobile|immobili]], solo ai fondi del suolo italico.<ref name="simone">
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la illimitatezza, la imprescrittibilità e l'elasticità. Esso si estendeva ''[[Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos|usque ad coelum et ad inferos]]'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievi fiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''dominus'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''res'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla (cd. ''ius utendi fruendi abutendi'').
|