Processo (diritto): differenze tra le versioni
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=== Le parti ===
{{Vedi anche|Attore (diritto)|Convenuto|Parte (diritto)}}
Il porre in essere un'[[azione legale]] consente alle [[parte (diritto)|parti]] di provocare l'esercizio della [[giurisdizione]] da parte degli organi statali competenti e l'instaurazione del processo; la parte che lo esercita (attraverso un atto introduttivo, la ''[[domanda giudiziale]]'')<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso (ordinamento civile italiano)|ricorso]]'',
=== Il rapporto processuale ===
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