Codice penale (Italia): differenze tra le versioni

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== Le modifiche essenziali ==
Il codice è stato profondamente modificato, ammodernato ed epurato delle disposizioni più marcatamente anacronistiche e autoritarie, di matrice [[Fascismo|fascista]], che dopo l'instaurazione della repubblica risultarono in contrasto con la Costituzione. Tali profondi mutamenti sono avvenuti sia attraverso numerose riforme parziali, sia mediante pronunce di illegittimità da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]]. Già nel [[Periodo costituzionale transitorio|periodo luogotenenziale]], comunque, si era provveduto a qualche importante emendamento; ad esempio, fu abolita ogni comminatoria della [[pena di morte]].<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLL|giorno=10|mese=08|anno=1944|numero=224}}</ref> In seguito sono avvenute anche riforme in materia di reati politici<ref>{{Cita web|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/01/13/i-nuovi-reati-di-opinione|titolo=I nuovi reati di opinione {{!}} Altalex|sito=Altalex|lingua=it-IT|accesso=2018-06-06}}</ref>, di delitti sessuali, di delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e altri ancora; i reati di [[vilipendio]] politico e religioso sono tornati all'impostazione del [[Codice Zanardelli]] (con prevalenza della pena pecuniaria) e i delitti di attentato sono ora modellati sul [[Delitto tentato|tentativo]]; sono state eliminate tutte le discriminazioni religiose e di genere inizialmente presenti nel codice; i reati di adulterio, concubinato, associazioni antinazionali e internazionali, propaganda sovversiva e antinazionale, duello e turpiloquio sono stati abrogati. Sono invece stati inseriti reati di terrorismo, di atti persecutori (''stalking''), contro l'ambiente, contro il sentimento per gli animali e contro i beni culturali, per adeguare il nostro ordinamento alle mutate e nuove esigenze sociali. Inoltre la procedibilità a querela è stata notevolmente ampliata.
 
Una riforma organica del codice penale non è mai stata varata. Dopo la caduta del fascismo, la dottrina penalistica ([[Remo Pannain|Pannain]], Delogu, [[Giovanni Leone|Leone]]) ritenne infatti improponibile il ripristino dell'ottocentesco [[Codice Zanardelli]], e osteggiò anche una riforma ''ex novo'', sostenendo che il rigoroso impianto tecnico del Codice Rocco bastasse tutto sommato a immunizzarlo, negli aspetti di fondo, dalla politicizzazione<ref>{{cita web|url=http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/musio/cap2.htm#h3|titolo=L'opposizione della dottrina alla riforma del Codice Rocco|autore=Sarah Musio|sito=Altrodiritto.unifi.it|accesso=7 maggio 2014}}</ref>. Quindi la «persistenza, sia pure più formale che sostanziale, di questo codice pare ravvisabile nella sua perfezione tecnico-giuridica»<ref>{{Cita libro|autore=G. Neppi Modona|autore2=F. Colao|autore3=M. Pellissero|titolo=Alfredo Rocco e il codice penale fascista|anno=2011|editore=Edizioni Scientifiche Italiane|città=Napoli|p=10|opera=Democrazia e Diritto, n. 48}}</ref> che fece passare in secondo piano il coinvolgimento politico e ideologico di [[Alfredo Rocco]]. Ciò non significa che il codice sia rimasto immutato: nei decenni successivi sono intervenute numerose e importanti riforme (v. ''supra''), ma senza un disegno unitario. Tutto ciò ha portato ad una perdita di compattezza e coerenza logica nel codice penale.