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In Italia la metodologia VTA è liberamente praticabile non essendo normativamente riservata ad alcun ordine professionale, tuttavia richiedendo complesse conoscenze interpretative agronomiche, botaniche e forestali; la pretesa di alcuni Albi professionali (soprattutto quello degli Agronomi e Forestali) di ritenere loro "riservata" questa attività, non è supportata da alcun elemento di diritto (non essendo la VTA nemmeno prevista nelle leggi istitutive dei diversi Albi) e soprattutto della più recente giurisprudenza. In particolare:
 
# Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2017 n. 952, pronunciata in materia di forestazione, verde urbano ed arboricoltura: ''“In primo luogo, occorre precisare che '''le attività professionali''' ...... meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976'' (le attività professionali degli Agronomi), '''''non risultano attribuite,''' alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, '''in modo esclusivo agli agronomi e forestali'''.''              ...... '''''L’art. 2 della legge n. 3 del 1976''', oggetto di disamina, '''non contiene una''' siffatta o similare '''clausola di riserva esclusiva alla competenza degli agronomi e forestali'''”'';
# Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2018 n. 1577, pronunciata precisamente in ordine alle competenze fitoiatriche degli Agronomi e Forestali:                        ''“In definitiva la pretesa che la certificazione'' (fitosanitaria) ''sia conseguibile solo a chi è già un professionista iscritto nel competente Albo'' (dei Dottori Agronomi e Forestali) ''non appare convincente, perché da un lato '''non si rinviene alcuna riserva ai soli dottori Agronomi e Forestali''', e dall’altro appare in contrasto con le finalità generali della normativa.”'';
# TAR Veneto, sentenza 23 aprile 2018 n. 440 pronunciata relativamente alle competenze professionali degli Agronomi e Forestali '''in materia di VTA e di verde pubblico''', ribadendo per essi l’assenza di esclusive e, conseguentemente, l’inesistenza dell’obbligo di doversi servire di detti soggetti: ''           “...., l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poiché, come affermato   dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, “...'''le attività professionali''' <<volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali,   a   tutela dell’ambiente e,   in   generale, le   attività riguardanti il mondo rurale>>, '''meglio''' '''specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976,''' '''non risultano attribuite''', alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, '''in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali'''”'' ''           .....'' ''           Peraltro, l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione legislativa in esame .... '''risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi'''.”''
# TAR Abruzzo, sentenza 5 giugno 2020 n. 208 ''(diventata definitiva)'', pronunciata in materia di forestazione nonché relativamente alle competenze concorrenti fra Agrotecnici ed Agrotecnici laureati ed Agronomi:        “''Nel solco di tale approccio ermeneutico si colloca quella giurisprudenza amministrativa che ha avuto cura di rimarcare come le attività professionali “volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale”, meglio specificate dall'art. 2 della L. n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale'', '''''in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali'''''. ''Ciò in quanto '''l’art. 2 della L. n. 3 del 1976 non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali'''”.'' ''          ...''                        ''La circostanza, poi, che il riconoscimento della competenza in materia di progettazione             forestale in capo agli Agrotecnici possa interferire con gli ambiti di competenza spettanti         agli Agronomi, non appare smentire le conclusioni a cui il Collegio è pervenuto, atteso che '''la competenza nel settore forestale e boschivo attribuita agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali ha carattere concorrente e non già esclusivo.'''”''
 
In conformità di quanto stabilito dalle sentenze tutti i bandi pubblici per incarichi di VTA/Stabilità delle alberature vengono emanati consentendo la partecipazione di tutti i tecnici del settore.