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Si aggiunga, poi, che l'Unione Sovietica, nonostante la partecipazione alla conferenza e la possibilità di prendere parte alla FAO fin dall'inizio con lo status di membro fondatore, non firmò, assieme alla [[Bielorussia]] ed all'[[Ucraina]], lo statuto.
Durante i lavoriilavori, fu nominato il Direttore Generale ed il Comitato esecutivo e si raccomandò agli Stati che appartenessero contemporaneamente alla FAO ed all'Istituto internazionale di agricoltura la convocazione dell'Assemblea Generale dell'Istituto per la liquidazione di quest'ultimo ed il trasferimento al nuovo ente dei suoi beni e delle sue funzioni; fu autorizzata anche la conclusione di un accordo di collegamento con l'ONU, la cui entrata in vigore comportò che la FAO entrasse di diritto ad essere il primo istituto specializzato delle Nazioni Unite.
 
La sede dell'Organizzazione venne stabilita a [[Washington]] ma, in seguito alla decisione adottata dalla Conferenza generale nella quinta sessione nel 1949, dal 1951 essa si trova a [[Roma]], alle [[Terme di Caracalla]], nell'edificio dell'ex ministero dell'Africa Italiana messo a disposizione dal governo italiano.
 
Resta ora da sottolineare la significativa influenza che gli Stati Uniti ebbero soprattutto in questi anni: difatti lo spirito propulsivo del Presidente Roosevelt aveva fatto sì che la FAO fosse istituita negli USA, la sede (originariamente) fosse prevista a Washington, il primo Direttore Generale fosse, con il suo ''placet'', [[Sir John Boyd Orr]], il secondo Direttore Generale fosse [[Norris E. Dodd]], il terzo Direttore Generale fosse [[Philip Cardon]].
 
==== L'atto costitutivo ====
Esaminata sommariamente la parte cosiddetta "statica", quella cioè che comprende la costituzione e gli scopi di questo Istituto specializzato e tralasciando il problema del reperimento dei dipendenti nonché i primissimi atti ed iniziative – quali il Consiglio internazionale della crisi agricola, l'Ufficio alimentare mondiale -, rimane ora da esaminare la parte "dinamica" e cioè i mezzi d'azione previsti dall'atto costitutivo. Questi ultimi sono sostanzialmente di due tipi: gli atti "quasi normativi" e l'assistenza tecnica. L'articolo 1 par. 2 lettera d) dell'atto costitutivo dispone che l'Organizzazione può incoraggiare o raccomandare qualsiasi azione di carattere nazionale o internazionale relativa «al miglioramento delle tecniche di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti alimentari ed agricoli» .