Ipoteca: differenze tra le versioni
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{{F|diritto commerciale|ottobre 2012}}
In [[diritto]] l{{'}}'''ipoteca''' è un diritto reale di [[garanzia]] che riguarda, principalmente, [[Bene immobile|beni immobili]] e in secondo piano i beni mobili registrati. Esso non comporta la perdita del [[possesso]] da parte del debitore del bene stesso che è oggetto della garanzia.
== Storia ==
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== Disciplina normativa ==
=== In Italia ===
Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del [[Codice civile italiano del 1942]]. In particolare, secondo il codice, l'ipoteca è un [[diritti reali di garanzia|diritto reale di garanzia]] su un [[bene (diritto)|bene]] altrui, costituito per fungere da [[garanzia]] di un [[credito]].
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Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).
=== Fonti dell'ipoteca ===
==== Ipoteca volontaria ====▼
▲====Ipoteca volontaria====
Si basa
* su un [[contratto]] fra il [[debito|debitore]] o il terzo datore di ipoteca da una parte e il [[credito|creditore]] dall'altra;
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Nulla vieta che il valore economico dell'ipoteca possa essere maggiore dell'ammontare del debito.
==== Ipoteca giudiziale ====
Si basa:
* su una [[sentenza]] che rechi condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'altra [[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] o al [[risarcimento]] del danno da liquidarsi successivamente;
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* su sentenze straniere [[delibazione|delibate]] dall'autorità giudiziaria italiana.
==== Ipoteca legale ====
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa:
* l'[[Alienazione (diritto)|alienante]] di un [[bene immobile]] o di un [[bene mobile registrato]] che non sia stato pagato dall'acquirente;
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* lo Stato sui beni dell'[[imputato]] o della persona civilmente responsabile del [[reato]], a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.
=== Vicende dell'ipoteca ===
==== Costituzione ====
Tanto l'ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L'ipoteca legale a favore dell'alienante e del coerede è iscritta d'ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all'ipoteca.
==== Iscrizione di ipoteca ====
Il [[contratto]] o l'atto unilaterale per l'ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l'ipoteca giudiziale, l'atto di alienazione del bene per l'ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell'ipoteca: questa si costituisce solo con l'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, comma 2 c.c.). È una forma di [[pubblicità giuridica]] analoga, per le formalità di esecuzione, alla [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l'esistenza dell'ipoteca: questa si estingue se si estingue l'obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.
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Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all'iscrizione che devono essere annotate in margine all'iscrizione: l'annotazione, come l'iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell'ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.<ref name=":0">{{Cita web|url=https://www.antonellapedone.com/guide/equitalia-ed-iscrizione-di-ipoteca|titolo=Equitalia ed iscrizione di ipoteca|sito=Studio Legale Antonella Pedone|data=2010-03-25|lingua=it|accesso=2021-10-25}}</ref>
==== Riduzione ====
L'ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché per esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali).
La riduzione si opera limitando l'iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione (art. 2872 c.c.), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in guidicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta ''riduzione giudiziale''). La riduzione deve essere annotata in margine all'iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.
==== Estinzione ====
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
* l'estinzione dell'obbligazione garantita,
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Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione.<ref name=":0" />
=== Circolazione del bene ipotecato ===
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all'azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l'intero” (art. 754 c.c.), stante l'indivisibilità dell'ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).
=== Posizione del terzo ===
Alla scadenza il creditore del credito non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche nei confronti del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858 c.c.):
* egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall'ipoteca,
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Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868 c.c.). È direttamente esposto all'azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch'egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell'ipoteca del creditore.
=== Specialità e indivisibilità ===
L'ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809 c.c.).<ref>[http://www.dirittoprivatoinrete.it/ipoteca.htm Nozione e caratteristiche dell'ipoteca]</ref>
La specialità dell'ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
* con riguardo al credito garantito:
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l'ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario).
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Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell'ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l'ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
* Palumbo, Filippo. ''La concessione d'ipoteca da parte del terzo : contributo alla teorica del debito e della responsabilità.'' Padova CEDAM, 1937.
* Distaso, Nicola. ''Natura giuridica dell'ipoteca : contributo alla teoria dei diritti reali di garanzia.'' Milano A. Giuffrè, 1953.
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* Maggiolo, Marcello. ''La concessione di ipoteca per atto unilaterale'' Padova CEDAM, 1998.
== Voci correlate ==
* [[Diritto reale]]
* [[Diritti reali di garanzia]]
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