Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
YouKnow23 (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
Corretto: "attiene a"
Riga 17:
All'art. 1, comma 1 viene disposto che ''le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali''. È inoltre contemplata la chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie nell'art. 2.
 
Così come avviene nel [[diritto penale]], lo statuto prevede la ''non retroattività della norma''. Viene affermato un principio fondamentale che attiene laalla prescrizione dei termini. L'ultimo comma dell'art. 3 avverte che ''i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati''. Non si possono disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (art.4).
 
L'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente assumendo idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria (art. 5).