Cure palliative: differenze tra le versioni
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* '''art. 23''' '''Cure palliative domiciliari:''' è stato definitivamente stabilito che tali cure debbono essere erogate dalle strutture Unità di Cure Palliative domiciliari-UCP e non più nell’ambito dell’[[assistenza domiciliare integrata]]. Sono, infatti, le UCP che erogano sia le Cure Palliative di base che quelle specialistiche, garantendo l’unitarietà e l’integrazione dei percorsi di cura con un'équipe curante di riferimento sul percorso e non sul setting assistenziale. Il coordinamento delle cure è puntualmente caratterizzato, all’art. 23, comma 1, lettere a) e b) e all’art. 21 comma 3, contribuendo a chiarire la responsabilità del rapporto di cura.<ref>{{Cita web|url=https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669&articolo=23|titolo=Cure palliative domiciliari}}</ref>
* '''art. 31''' '''Centri residenziali di Cure palliative – Hospice:''' si garantisce l'assistenza residenziale ai malati nella fase terminale della vita, in ambito territoriale.<ref>{{Cita web|url=https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669&articolo=31|titolo=Centri residenziali di Cure palliative}}</ref>
* '''art. 38''' '''Ricovero ordinario per acuti:''' le cure palliative e la terapia del dolore sono per la prima volta espressamente citate come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico e terapeutico, che devono essere garantite durante l’attività di ricovero ordinario. Il comma 2 stabilisce, infatti, che nell’ambito dell’attività di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni (..) incluse la terapia del dolore e le cure palliative.<ref>{{Cita web|url=https://www.
== Giornata nazionale del sollievo ==
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