Utente:Falcodigiada/Sandbox/Editto sopra gli ebrei: differenze tra le versioni

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{{citazione|Debbano gli Ebrei dell'uno e dell'altro sesso portare il segno di color giallo, per cui vengano distinti dagl'altri, e debbano sempre portarlo in ogni tempo e luogo, tanto dentro i Ghetti, quanto fuori di essi. E tanto in Roma e ne' luoghi abitati quanto fuori. Cioè: gli Uomini debbano portarlo sopra il Cappello ben cucito sopra, e sotto la falda, senz'alcun velo, o fascia, se non in caso che fosse dell'istesso colore, e le Donne lo debbano portare in capo scopertamente, senza mettervi sopra il Fazzoletto, o altra cosa con cui venga nascosto, sotto pena agli uni e alle altre di scudi cinquanta per ciascheduna volta e di altre ad arbitrio.|[[Papa Pio VI]], ''Editto sopra gli ebrei, paragrafo XVIII''}}
 
Il corpus più corposo del testo, ossia i paragrafi dal 22 al 34, regolamenta i rapporti tra ebrei e cristiani. Tra ebrei e cristiani non poteva esserci compravendita di generi alimentari. Si ribadisce la proibizione, per gli ebrei, di avere qualsiasi contatto con [[catecumeni]] e [[Neofita|neofiti]]. Gli ebrei non potevano assumere domestici cristiani. Era proibita, inoltre, la conversazionefrequentazione tra ebrei e cristiani comprese conversazioni e gioco d'azzardo e persino l'uso delle stesse carrozze.
 
Paragraph 22 bis Paragraph 34 des Editto regelten den Umgang zwischen Juden und Christe,. So durften Juden an Christen keine Grundnahrungsmittel verkaufen beziehungsweise Christen diese nicht von Juden erwerben. Juden war insbesondere der Handel mit Katechumenen und Neophyten untersagt. Sie durften außerdem keine christlichen Dienstboten beschäftigen. Auch der Umgang zwischen Christen und Juden bei Unterhaltungen, Geselligkeiten oder Glücksspiel oder die gemeinsame Nutzung von Kutschen war geregelt.
I paragrafi successivi regolano le libertà di abitazione e di movimento dei sudditi ebrei dello [[Stato Pontificio]].
 
Die darauf folgenden Paragraphen regelten die Wohn- und Bewegungsfreiheit der jüdischen Untertanen innerhalb des Kirchenstaates. Sie zwangen Juden unter anderem, christlichen Predigten beizuwohnen und regelten die Strafen bei Übertretung. Die Überwachungs- und Exekutivrechte wurden an die [[Inquisition]] übertragen.