Utente:Falcodigiada/Sandbox/Editto sopra gli ebrei: differenze tra le versioni
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{{citazione|Debbano gli Ebrei dell'uno e dell'altro sesso portare il segno di color giallo, per cui vengano distinti dagl'altri, e debbano sempre portarlo in ogni tempo e luogo, tanto dentro i Ghetti, quanto fuori di essi. E tanto in Roma e ne' luoghi abitati quanto fuori. Cioè: gli Uomini debbano portarlo sopra il Cappello ben cucito sopra, e sotto la falda, senz'alcun velo, o fascia, se non in caso che fosse dell'istesso colore, e le Donne lo debbano portare in capo scopertamente, senza mettervi sopra il Fazzoletto, o altra cosa con cui venga nascosto, sotto pena agli uni e alle altre di scudi cinquanta per ciascheduna volta e di altre ad arbitrio.|[[Papa Pio VI]], ''Editto sopra gli ebrei, paragrafo XVIII''}}
Il corpus più corposo del testo, ossia i paragrafi dal 22 al 34, regolamenta i rapporti tra ebrei e cristiani. Tra ebrei e cristiani non poteva esserci compravendita di generi alimentari. Si ribadisce la proibizione, per gli ebrei, di avere qualsiasi contatto con [[catecumeni]] e [[Neofita|neofiti]]. Gli ebrei non potevano assumere domestici cristiani. Era proibita, inoltre, la
I paragrafi successivi regolano le libertà di abitazione e di movimento dei sudditi ebrei dello [[Stato Pontificio]].
Die darauf folgenden Paragraphen regelten die Wohn- und Bewegungsfreiheit der jüdischen Untertanen innerhalb des Kirchenstaates. Sie zwangen Juden unter anderem, christlichen Predigten beizuwohnen und regelten die Strafen bei Übertretung. Die Überwachungs- und Exekutivrechte wurden an die [[Inquisition]] übertragen.
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