Procedimento: differenze tra le versioni

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Fase decisoria: Corretto errore di battitura
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Durante la fase ''decisoria'' l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è ''perfetto'' ma non necessariamente ''[[efficacia (diritto)|efficace]]'', ossia in grado di produrre i suoi effetti.
 
La fase costitutiva è ''pluristrutturata'' quando c'è un concorso di organi diversi con rilievo parimenti determinate per l'emanazione dell'atto terminale; quest'ultimo aspetto distingue tali interventi da quelli in fase istruttoria che possono influenzare, ma non condizionare, la decisione. Le determinazioni dei vari organi possono fondersi in un unico ''atto complesso'' oppure rimere rimanere
atti distinti, come nel caso in cui l'emanazione dell'atto terminale è subordinata all'''autorizzazione'' di un organo che esercita in tal modo un ''[[controllo preventivo|controllo preventivo antecedente]]''.
 
===Fase integrativa dell'efficacia===