Ad avviso della [[Corte suprema di cassazione]], Sez. VI 13.11.2003, nr. 3449, copiare archivi informatici non costituisce furto: infatti, è da escludere la configurabilità del reato, nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della ''res'' da parte del legittimo detentore.<ref>[http://www.penale.it/page.asp?IDPag=24 '' Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 13 novembre 2003 (dep. 29 gennaio 2004), n. 3449 (2110/2003)'' estratto della sentenza da penale.it]</ref>
L'orientamento è stato confermato dalla sentenza 21 dicembre 2010 n. 44840 - emessa dalla IV sezione penale - poiché i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto di "''cosa mobile''".<ref>[http://www.altalex.com/index.php?idnot=51270 ''Non commette furto chi copia i files'' di Simone Marani, da altalex.com, 14 gennaio 2011]</ref>