Rinuncia all'ufficio di romano pontefice: differenze tra le versioni
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Le decretali di [[papa Gregorio IX]], pubblicate nel ''Liber Extra'' del [[1234]], precisavano altre cause di rinuncia: oltre alla debilitazione fisica, veniva rintracciata l'inadeguatezza del papa per ''defectus scientiae'', nell'aver commesso delitti, nell'aver dato scandalo («''quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit''») e nell'irregolarità della sua elezione, ma si escludeva quale legittimo motivo di rinuncia il desiderio di condurre una vita religiosa, il cosiddetto ''zelum melioris vitae'', già ritenuto ammissibile dai canonisti.<ref>Valerio Gigliotti, "La ''renuntiatio papae'' nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIIIXV): tra limite ed esercizio del potere", in ''Rivista di Storia del diritto italiano'', LXXIX (2006), pp. 291-401: 332-336.</ref>
Nell'immediatezza della rinuncia di [[papa Celestino V]], altri interventi di canonisti, come il francescano [[Pietro di Giovanni Olivi]]<ref>{{cita libro|autore=Pietro di Giovanni Olivi|titolo=Scritti scelti|anno=1989|pagine=218-225}}</ref>
Successivamente alla rinuncia di Celestino V, fu [[papa Bonifacio VIII]]
{{Citazione|Papa Celestino V nostro predecessore [...] con autorità apostolica stabilì e decretò che il Romano Pontefice può liberamente rinunciare. Noi pertanto, affinché una decisione di questo genere non cada nell’oblio per il passare del tempo, o accada che il dubbio conduca ulteriormente a recidive discussioni, abbiamo stabilito su consiglio dei nostri confratelli che lo stesso sia da inserire tra le altre costituzioni a perpetua memoria|[[Decretale]] ''[[Quoniam aliqui]]'', ''[[Liber Sextus]]'', [[Papa Bonifacio VIII]], 1294<ref>{{Cita web|url=https://pars-edu.it/visualizza-percorso-formativo/nojs/3001/4|titolo=La prima codificazione - La rinuncia al soglio di Pietro|sito=Pars|lingua=it|accesso=2023-09-14}}</ref>}}
Il [[Codice di diritto canonico]], o ''Codex Iuris Canonici'', del 1983, al Libro II "Il popolo di Dio", parte seconda "La suprema autorità della Chiesa", capitolo I "Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi", contempla la rinuncia all'ufficio di romano pontefice<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P16.HTM|titolo=Codice di Diritto Canonico|editore=vatican.va|accesso=3-5-2010}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2002/esperti/carte%20vaticane/baku.htm|titolo=Ancora viaggi ma si parla di dimissioni|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=23-5-2002|urlmorto=sì}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.rassegna.it/2005/esperti/cartevaticane/articoli/papa.htm|titolo=Se il Papa non governa più|editore=rassegna.it|autore=Franck Barretti|accesso=3-5-2010|data=11-2-2005|urlmorto=sì}}</ref>: ▼
{{Senza fonte|Tale norma fu recepita anche dal ''[[Codice Piano Benedettino|Codex Iuris Canonici]]'' del [[1917]].}}
▲Il [[Codice di diritto canonico]]
{{citazione|Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.<ref>{{Cita web|url=https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html|titolo=Codice di diritto canonico|sito=www.vatican.va|accesso=2023-09-14}}</ref> |[[Codice di diritto canonico]], Libro II, Can. 332, secondo comma|Can. 332 § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.<ref>{{Cita web|url=https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberII_la.html|titolo=Codex Iuris Canonici - Liber II (Cann. 204-746)|sito=www.vatican.va|accesso=2022-11-15}}</ref> |lingua=latino}}
Una disposizione analoga è contenuta al canone 44 - §2 del [[Codice dei canoni delle Chiese orientali]] (''Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium'') che recita<ref>[http://www.intratext.com/X/ITA1881.HTM Codice dei canoni delle Chiese orientali]</ref>:▼
▲Una disposizione analoga è contenuta al
{{citazione|Can. 44 - §2. Se capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata; non si richiede invece che sia accettata da qualcuno.<ref>{{Cita web|url=https://www.intratext.com/X/ITA1881.HTM|titolo=CCEO - Indice generale - IntraText CT|sito=www.intratext.com|accesso=2023-09-14}}</ref>|[[Codice dei canoni delle Chiese orientali]], can. 44, secondo comma|Si contingit, ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur, ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero, ut a quopiam acceptetur.<ref>{{Cita web|url=https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19901018_codex-can-eccl-orient-1.html#TITULUS_III|titolo=Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, die XVIII Octobris anno MCMXC - Ioannes Paulus PP. II {{!}} Ioannes Paulus II|sito=www.vatican.va|accesso=2023-09-14}}</ref>|lingua=latino}}
I canoni 187-189 del Libro I "Norme generali", parte IX "Gli uffici ecclesiastici", capitolo IX "la rinuncia" del Codice di diritto Canonico, disciplina in generale la rinuncia agli uffici canonici che recitano:<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__PN.HTM Codice di Diritto Canonico at. 187-189]</ref>.▼
▲I
{{citazione|Can. 187. Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.}}
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{{citazione|Can. 189 - §1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.}}
I canoni non specificano tuttavia quale sia l'autorità alla quale il pontefice debba manifestare la propria rinuncia, ma alcuni commentatori, hanno suggerito che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il [[Collegio cardinalizio]], in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice.<ref name="CLSA">
== Cronotassi delle rinunce pontificie ==
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