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''[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”''.'<ref name=":0" />
L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190702101535/http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html |date=2 luglio 2019 }}'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi. In suddetto articolo inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell'opera è stata estesa dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea.
Invece, per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.<ref>{{Cita libro|titolo=Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154}}</ref>
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