Duello: differenze tra le versioni
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In dottrina è stato sostenuto, in proposito, che "nella società di oggi la gran parte delle persone è ben lieta che sia stato bandito"<ref>Romano Mario, ''Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale'', Rivista italiana di diritto e procedura penale 2008, p. 984, fasc. 3, 1 settembre 2008, secondo cui "l'analisi non deve appuntarsi su una minoranza in via di estinzione che, ancora propensa a difendere in questo modo il proprio onore, viene dalla legge privata del diritto di battersi, ma guardare invece alla quasi totalità di persone che desiderano essere protette da una potenziale molestia di quel tipo".</ref>. In realtà, pene così poco severe erano un forte indicatore dello scarso allarme sociale che suscita il duello ai giorni nostri.<ref>Anita Frugiuele, ''Reati d'altri tempi: il duello, fascinosa riparazione dell'onore,'' in Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, n. 2, dicembre 2007, pp. 11-12.</ref> Solo una sentenza della Corte Suprema si è occupata del duello, pubblicando che
{{citazione|Non può essere equiparato a un duello una colluttazione senza armi, svincolata da qualsiasi regola, condotta senza esclusione di colpi e in modo selvaggio e bestiale. Infatti, i reati cosiddetti di duello presuppongono l'osservanza delle consuetudini cavalleresche e, pertanto, perché uno scontro tra due persone possa considerarsi duello, deve svolgersi a condizioni prestabilite, secondo le regole cavalleresche, mediante l'uso di armi determinate (spada, sciabola o pistola), alla presenza di più persone (padrini o secondi), per una riparazione d'onore.|[[Corte di
I reati "cavallereschi" (duello, sfida a duello, ecc.) sono stati depenalizzati nel 1999<ref>Vincenzo Pezzella, ''Nota a Cassazione penale , 11 febbraio 2003, n.12698, sez. V'', in Dir. e giust., fasc.17, 2003, pag. 41, risale "ad un precedente ormai depenalizzato che sa di tempi passati, della sfida a duello (art. 394 Cp) che rimaneva assorbita dall’uso di armi in duello (art. 396 Cp)".</ref>. L'intento modernizzatore del legislatore del 1999 "traspare dall'abrogazione delle fattispecie di duello, del tutto desuete e, soprattutto, retaggio di una visione che anteponeva la tutela dell'ordine cavalleresco a quella, "svenduta" con pene irrisorie, del bene vita"<ref>Ombretta Di Giovine, ''La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli'', in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2000, p. 1407, fasc. 4, 1 dicembre 2000.</ref>.
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