Codice napoleonico: differenze tra le versioni
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=== Concetto della proprietà ===
Il codice fa del concetto di [[Proprietà (diritto)|proprietà]], definita all'articolo 89 come «sacra e inviolabile», uno dei suoi cardini tanto che vi dedica gran parte del terzo libro. Riprendendo le teorie giusnaturalistiche, essa è considerata un [[diritto naturale]] e quindi inalienabile. All'articolo 544 la definizione viene estesa chiarendo che la proprietà è «il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto» rigettando in pieno il concetto del [[dominio diviso]] e del [[feudo]] tipici del [[diritto medievale]]; tuttavia lo stesso articolo pone una attenuazione alla proprietà chiarendo che tale diritto è vincolato a che «non se ne faccia un uso proibito dalle
Prima dell'introduzione del codice, il trasferimento della proprietà era diverso tra il nord della Francia, dove il suo perfezionamento avveniva con il consenso dei contraenti, e le regioni del sud che seguivano la tradizione romanistica che prevedeva la consegna (''[[traditio]]'') della cosa. Sulla base di considerazioni giusnaturalistiche prevalse il consenso che venne ben esplicitato nell'articolo 1138 («L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso dei contraenti»). Per i beni mobili, invece, l'articolo 2279 prevedeva che "il possesso vale il titolo.<ref name=Padoa-Schioppa.484/>
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