Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni
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* la limitazione dell'[[onere della prova]], per cui è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione;
* il principio di correttezza e [[buona fede]], ai sensi del quale non possono essere irrogate [[sanzioni]] se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito d'imposta o se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un'oggettiva incertezza della [[legge]].
* [[principi di proporzionalità]]: l' azione deve essere "necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo"
* dal novembre 2023, la [[nullità (diritto)|nullità]] degli atti del fisco eccepibile in sede amministrativa o giudiziaria ovvero rilevabile d'ufficio in tutti gli stati e gradi del procedimento. Il [[vizio di forma (diritto)|vizio]] deve essere espressamente [[qualificazione giuridica|qualificato]] per legge e dà [[pagamento d'indebito|diritto di ripetizione]], fatta salva la [[prescrizione (ordinamento civile italiano)|prescrizione]] del [[credito]].<ref>{{cita web|autore=Avv. Matteo Dellapina|url=https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|titolo=Nullità degli atti del fisco: new entry dello Statuto dei diritti del contribuente|sito=[[IPSOA]]|urlarchivio=https://archive.vn/l6TkO|dataarchivio=18 dicembre 2023|urlmorto=no}}</ref>
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