Assistente sociale: differenze tra le versioni

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La figura non aveva mai avuto un pieno riconoscimento giuridico: infatti gli ''assistenti sociali'' erano essenzialmente dei privati. Inoltre non erano previsti particolari titoli né competenze.
 
Con l'emanazione del [[Decreto del presidente della Repubblica]] 15 gennaio 1987 n. 14, a partire da quello stesso anno divenne obbligatorio conseguire apposita [[abilitazione]] mediante il superamento di un esame. Diventava così necessario, per potere essere definiti assistenti sociali, il conseguimento di apposito diploma, sulla base dell'art. 9 del [[Decreto del presidente della Repubblica|D.P.R.]] 10 marzo 1982 n. 162. Il D.P.R. introdusse il requisito del conseguimento di [[diploma universitario]] rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie, il quale costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.(art. 1). Tuttavia esso riconosceva efficacia giuridica al diploma di assistente sociale, comunque conseguito precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto. (art. 4).
 
Inoltre, un apposito regolamento sull'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale venne emanato solo verso la fine degli anni novanta del XX secolo con decreto del [[MIUR]] n.155/1998,<ref>[http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1818Regola.htm D.M. MIUR n. 155 del 30 marzo 1998 "''Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale''"]</ref> quindi si presume che fossero abilitati ''[[de iure]]'' tutti gli studenti che si erano diplomati nelle scuole superiori di servizio sociale, cd. scuole dirette a fini speciali.<ref>Arriva il regolamento, “Professione Assistente Sociale: bollettino dell'Ordine Regionale degli assistenti sociali del [[Trentino-Alto Adige]]”, 1, 3, 1998, p. 10</ref><ref>Raffaele Chiarelli, ''Esame di stato e limiti territoriali all'esercizio della professione'', Rivista giuridica della scuola, 1967, pp. 394-406, p. 397: non è necessario l'esame abilitativo, ove il titolo di studio sia rilasciato da scuole a cui la legge attribuisce carattere professionale. Si tratta in altre parole del principio di cui hanno goduto gli assistenti sociali sino al 1987. È sorprendente tuttavia immaginare di come le scuole dirette a fini speciali fossero considerate diversamente rispetto alle istituzioni accademiche che di fatto hanno sempre ed esclusivamente conferito qualifiche accademiche.</ref>