Imprenditore: differenze tra le versioni

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'''Gianluca Oliva''' ''è un imprenditore italiano, è il maggiore azionista della Prato Nevoso S.P.A. Possiede la società di Prato Nevoso dal lontano 2000 è in 20 anni ha fatto diventare questa stazione un punto di riferimento per eventi provenie Da tutta Europa.''
L{{'}}'''imprenditore''' è una [[figura professionale]] che esercita un'attività economica finalizzata alla realizzazione di prodotti o servizi, detenendo la proprietà di tutti o di alcuni fattori produttivi.
 
Un imprenditore che dirige più aziende di successo è detto '''magnate degli affari''' o '''tycoon''' in [[lingua inglese]].
 
== L'imprenditore in economia ==
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Le imprese sociali devono costituirsi per [[atto pubblico]]. L'atto costitutivo deve indicare l'oggetto sociale tra le attività di utilità sociale riconosciute, enunciare l'assenza dello scopo di lucro, indicare la denominazione dell'ente (integrata con la locuzione “impresa sociale”, fissare requisiti per i componenti delle cariche sociali, disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività di impresa nell'assunzione delle decisioni che possono incidere sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate. L'atto costitutivo deve prevedere un sistema di controlli basato sul modello introdotto nel 2003 per le [[società per azioni]]. Il controllo contabile è affidato a uno o più revisori contabili, il controllo di gestione è riservato a uno o più “sindaci”. Dal controllo sono esonerate le organizzazioni più piccole.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 35}}.</ref>
 
lucrativi.
Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del [[Ministero del lavoro e delle politiche sociali]], che può rimuovere la qualifica e cancellare l'impresa dal registro e obbligarla a devolvere il patrimonio a enti non lucrativi.
 
==italiano==
==L'acquisto della qualità di imprenditore nel diritto italiano==
===<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 37}}.</ref>===
===L'imputazione dell'attività di impresa: esercizio diretto dell'attività di impresa===
Il principio della spendita del nome è principio generale del nostro ordinamento. Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto e solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. È Il principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità dell'interesse economico, che determina nel nostro ordinamento l'imputazione degli atti giuridici.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 37}}.</ref>
 
Questo principio si ricava dalla disciplina del [[mandato]] (art. 1703). Il mandatario può agire sia spendendo il proprio nome (senza rappresentanza, art. 1705) sia spendendo il nome del mandante, se questo gli ha conferito il potere di rappresentanza (art. 1704). Nel mandato con rappresentanza gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. Nel mandato senza rappresentanza è il mandatario che assume diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante (il mandante tuttavia rimane "imprenditore", soggetto quindi al fallimento).
 
===Esercizio indiretto dell'attività di impresa. L'imprenditore occulto===
{{Vedi anche|Imprenditore occulto}}
 
L'esercizio di impresa può dare luogo a dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato. Ad esempio ci può essere un prestanome, o imprenditore palese, che agisce per conto del reale [[imprenditore occulto]], che dirige di fatto l'impresa, somministra i mezzi necessari e fa suoi i guadagni. Generalmente questo espediente è messo in atto attraverso la costituzione di una società per azioni con capitale irrisorio prevalentemente nelle mani dell'imprenditore occulto, allo scopo di non esporre al rischio di impresa l'intero proprio patrimonio. Un altro espediente può essere l'utilizzo di una [[persona fisica]] nullatenente o quasi come prestanome. In caso di insolvenza, sarà la persona o impresa prestanome a fallire, cosicché i creditori difficilmente saranno soddisfatti. Nel nostro ordinamento, il dominio di fatto di un'impresa non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento, né per essere considerati imprenditori.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|pp. 38-39}}.</ref>
 
Il socio di comando di una [[società di capitali]] che non si limiti a esercitare i propri poteri riconosciuti, ma tratti la società come cosa propria, tipicamente attraverso il finanziamento sistematico della società con mezzi propri, l'ingerenza sistematica negli affari, la direzione di fatto secondo un disegno unitario, è considerato esercitare un'autonoma attività di impresa. Pertanto, purché ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 2082 (organizzazione, sistematicità e metodo economico), il socio che ha abusato dello schermo societario risponderà delle obbligazioni da lui contratte e potrà fallire.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|pp. 39-40}}.</ref>
 
===L'inizio dell'impresa===