Transizione di genere: differenze tra le versioni

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L’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 prevede espressamente che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’[[unione civile]] tra persone dello stesso sesso”. Il comma 27 stabilisce l'instaurazione di unione tra persone dello stesso sesso qualora la transizione abbia avuto luogo in una coppia eterosessuale e le parti " abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili."<ref>{{cita web|url=http://www.articolo29.it/2022/alla-corte-costituzionale-limpossibilita-convertire-lunione-civile-matrimonio-seguito-della-sentenza-rettificazione-sesso-uno-dei-partner/|titolo=Alla Corte Costituzionale L’impossibilità Di Convertire L’unione Civile In Matrimonio A Seguito Della Sentenza Di Rettificazione Di Sesso Di Uno Dei Partner}}</ref> Tuttavia, nel primo caso, lo scioglimento dell'unione civile fra persone del medesimo sesso non dà automaticamente luogo al riconoscimento di un [[matrimonio civile]], parificato a quello di una coppia eterosessuale.
 
Il tribunale di [[Trapani]] il 6 luglio 2023 ha riconosciuto a una donna transgender il diritto di cambiare nome e identità di genere all’anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale; primo caso in Italia di una donna transgender riconosciuto dai giudici [https://www.ansa.it/amp/sicilia/notizie/2023/07/16/tribunaleok-cambio-nome-transgender-anche-se-non-si-opera_89c8cef8-dced-47bb-a247-a6a0cbc18534.html].
 
== L'iter legale oggi ==