Cyberstalking: differenze tra le versioni

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'''Cyberstalking''' (pronuncia [[International Phonetic Alphabet|IPA]]: /'saiberstolking/ in italiano, /'saɪ.bəˌstɔːkɪŋ/ in inglese) è un termine utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e della [[comunicazione mediata dal computer]], vengono messi in atto da offensori definiti cyberstalker con lo scopo di perseguitare le vittime per mezzo di richieste di contatto petulanti e invio di messaggi sgraditi, spesso contenenti minacce e offese. L'obiettivo del cyberstalker è quello di infastidire e/o molestare la vittima prescelta. Questi comportamenti indesiderati sono perpetrati online e causano intrusioni nella vita digitale di un individuo, oltre a impattare negativamente il benessere mentale ed emotivo di una vittima, così come il loro senso di sicurezza e protezione online.
 
Il cyberstalking è pertanto un atto violento contro la persona e la sua libertà personale, perpetrato a distanza, non in presenza fisica della vittima e dell'offensore, ma non per questo meno grave e insidioso della sua controparte offline, lo [[stalking]], con cui concettualmente presenta alcune similarità.
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* ciberfrode (cyberdeception) – acquisizione di dati senza autorizzazione. Comprende il furto di identità digitale, i reati contro il patrimonio, il download illegale di musica, libri o film e di altro materiale protetto da [[copyright]];
* ciberpornografia e ciberoscenità (cyberpornography e cyberobscenity) – nel primo caso si tratta della diffusione di immagini raffiguranti atti sessuali mentre nel secondo caso della diffusione di oscenità non necessariamente di natura pornografica. In entrambi i casi il comportamento deve causare danni materiali e/o immateriali a persone, animali e cose;
* ciberviolenza (cyberviolence) – ogni atto compiuto in rete che provoca danni materiali e/o immateriali a un individuo o gruppo e che non rientra nelle categorie prima esposte. Le sottocategorie più comuni sono il [[Cyberbullismo|ciberbullismo]] ([[cyberbullying]]), le cibermolestie (cyberharassment) e le cibermolestie ossessive<ref name=":3">{{Cita libro|nome=Alison|cognome=Attrill-Smith|nome2=Caroline|cognome2=Wesson|titolo=The Psychology of Cybercrime|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-78440-3_25|accesso=2022-12-10|data=2020|editore=Springer International Publishing|lingua=en|pp=653–678|ISBN=978-3-319-78439-7|DOI=10.1007/978-3-319-78440-3_25}}</ref>.
Ad oggi non esiste tra i ricercatori un ampio consenso su cosa si intende con il termine cyberstalking, e più in particolare quali comportamenti di natura violenta devono essere compresi all'interno di questa categoria. Il massimo accordo è sulla definizione: "il cyberstalking è l'utilizzo di internet da parte di un offensore per molestare una vittima due o più volte e contro il volere della stessa<ref name=":0" />.
 
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Negli anni a seguire sono state apportate diverse integrazioni e/o modificazioni ma l'intenzione originaria del legislatore era quella di disciplinare esclusivamente il reato di molestie ossessive, definite dal legislatore atti persecutori<ref name=":4">{{Cita pubblicazione|autore=Carmelo Minnella|anno=2013|titolo=Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative|rivista=Rassegna penitenziaria e criminologica|volume=17|numero=3|p=69 - 104}}</ref>.
 
Conseguentemente a due decisioni dei [[Giudizi di legittimità|giudici di legittimità]], i quali avevano ritenuto idoneo configurare il delitto di atti persecutori anche con l'invio tramite Facebook di ripetuti messaggi contenenti minacce e ingiurie ovvero molestie con esplicito contenuto sessuale, il legislatore, preso atto che le cibermolestie ossessive non sono meno rilevanti dello molestie ossessive, ha modificato, con la [[legge n. 119 del 2013]] – legge contro il "[[femminicidio]]" – il precedente dispositivo e in particolare il secondo comma, definendo l'aumento della pena se il fatto fosse stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici, quindi non considerando le cibermolestie ossessive come una nuova fattispecie di reato bensì come una circostanza aggravante del sottostante reato di molestie ossessive (ibid.). Tale per cui, ad oggi, per il nostro ordinamento, con il termine cibermolestie ossessive si intendono gli atti persecutori "commess[i] attraverso strumenti informatici o telematici" in modo reiterato e consistenti in molestie e/o minacce tali da "cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"<ref name=":4" />.
 
== Criminologia del cyberstalking ==