Software: differenze tra le versioni

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== Diritto d'autore ==
Il software, secondo la definizione elaborata dall’[[Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale|Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale]] (WIPO), viene definito come:<blockquote>«{{Citazione|espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione».</blockquote>}}Da queste definizioni si deduce ed interpreta l’appartenenza del software ai beni giuridici immateriali e in particolare alla categoria delle creazioni intellettuali; pertanto è tutelato dagli artt. 1 e 2 della [[Diritto d'autore|Legge sul Diritto d'Autore]] (L. 633/41).
 
L'oggetto sottoposto a tutela è il programma per elaboratore, in qualsiasi forma espresso purché originale, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. È compreso inoltre nella tutela il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.