Diritto all'oblio: differenze tra le versioni

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L’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 dispone l’esclusione dall’iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti laddove quest’ultima non sia superiore a due anni;
 
Secondo il ''Garante della Privacy'' ciò comporta l'obbligo di deindicizzare tali notizie, altrimenti ''il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al titolare di trattare ulteriormente i dati del reclamante attraverso la reperibilità in rete degli stessi, pregiudicando così la sfera di riservatezza dell’interessato.''<ref>[https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10022403 gpdp]</ref>
 
===Diritto all'oblio oncologico===