Diritto all'oblio: differenze tra le versioni

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====Testo unico in materia di casellario giudiziale====
 
L’artIl d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 che dispone la modifica dell’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 disponeprevede l’esclusione dall’iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti laddove quest’ultima non sia superiore a due anni;
 
Secondo il ''Garante della Privacy'' ciò comporta, decorso un congruo periodo di tempo che faccia venir meno l'attualità della notizia, l'obbligo di deindicizzare tali notizie, altrimenti ''il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al titolare di trattare ulteriormente i dati del reclamante attraverso la reperibilità in rete degli stessi, pregiudicando così la sfera di riservatezza dell’interessato.''<ref>[https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10022403 gpdp Provvedimento del 9 maggio 2024 (10022403)]</ref>
 
Secondo il Garante, perciò la permanenza di un articolo che contiene tale notizia deve avvenire solo in una sezione ''archivio'' non indicito dai motori di ricerca esterni.
 
===Diritto all'oblio oncologico===