Diritto all'oblio: differenze tra le versioni
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====Testo unico in materia di casellario giudiziale====
Secondo il ''Garante della Privacy'' ciò comporta, decorso un congruo periodo di tempo che faccia venir meno l'attualità della notizia, l'obbligo di deindicizzare tali notizie, altrimenti ''il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al titolare di trattare ulteriormente i dati del reclamante attraverso la reperibilità in rete degli stessi, pregiudicando così la sfera di riservatezza dell’interessato.''<ref>[https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10022403 gpdp Provvedimento del 9 maggio 2024 (10022403)]</ref>
Secondo il Garante, perciò la permanenza di un articolo che contiene tale notizia deve avvenire solo in una sezione ''archivio'' non indicito dai motori di ricerca esterni.
===Diritto all'oblio oncologico===
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