Software: differenze tra le versioni
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== Diritto d'autore ==
Fin dall'inizio degli anni Ottanta, c'erano state sentenze che avevano riconosciuto i programmi per elaboratori come opere letterarie e quindi meritevoli di essere protette dal diritto di autore.
E' con il decreto legislativo 518/1992 in attuazione della direttiva 91/250 che si adotta in Italia la tutela del diritto d'autore anche per i programmi per elaboratore.
Il software, secondo la definizione elaborata dall’[[Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale|Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale]] (WIPO), viene definito come:{{Citazione|espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione}}Da queste definizioni si deduce ed interpreta l’appartenenza del software ai beni giuridici immateriali e in particolare alla categoria delle creazioni intellettuali; pertanto è tutelato dagli artt. 1 e 2 della [[Diritto d'autore|Legge sul Diritto d'Autore]] (L. 633/41).
L'oggetto sottoposto a tutela (art.1, comma 2, LDA) è il programma per elaboratore, in qualsiasi forma espresso purché originale, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. È compreso inoltre nella tutela il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Restano esclusi dalla tutela (art. 2, comma 8, LDA) le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. La non tutela delle interfacce dal diritto d'autore è stata stabilita dalla Sentenza C-406/10 del 2 maggio 2012 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo risultato è stato determinato al fine di conseguire l'interoperabilità tra programmi per elaboratori diversi.
Inoltre l'art.12-bis della legge sopracitata specifica che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. All'autore è riconosciuto il diritto morale ovvero il diritto di essere menzionato come autore o coautore nelle forme d'uso e nelle interfacce del programma. ▼
Così come per altre opere di ingegno anche i diritti di utilizzazione economica per i programmi per elaboratore decadono al compimento del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (art. 25, LDA).
▲Inoltre l'art.12-bis della legge sopracitata specifica che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
I Diritti patrimoniali esclusivi sono<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore|titolo=Legge sul diritto d'autore 2020}}</ref>:
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