Posta elettronica certificata: differenze tra le versioni

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* Sebbene ignorato o sottovalutato da molti, la PEC non permette di certificare il contenuto di eventuali allegati, ma solo la loro eventuale esistenza. Per avere la prova dell'invio di un testo è necessario inserirlo nel corpo della PEC, e non nell'allegato.<ref>{{cita web|url=https://www.youtube.com/watch?v=RtcZkVtV99w|titolo=PEC o RACCOMANDATA: quale conviene di più? | Avv. Angelo Greco}}</ref>. Oppure lo si deve citare ma avendo l'accortezza di sigillarlo (ovviamente con firma digitale).
* La presunta riservatezza garantita dalla criptatura PEC è minata alla base dal fatto che i software per la PEC vengono installati e utilizzati sui PC che gli utenti normalmente usano - e sono dunque nella maggior parte dei casi esposti al rischio derivante da spyware e malware.
* Non vi sono opzioni gratuite per utilizzare la PEC: per attivarla occorre pagare i servizi dierogati un'aziendadai privataprovider. Ciò costituisce un onere aggiuntivo per professionistigli operatori pubblici e societàprivati, che contribuisce a eroderne ulteriormente la competitività in ambito internazionale, dove la PEC è sconosciuta.
* Il fatto che la data di notifica del file depositato coincida, legalmente, con la data del deposito, comporta la necessità di monitorare regolarmente la propria casella di posta certificata, per evitare il decorso di eventuali termini contenuti in un atto che, per ipotesi, si andrà a scaricare dopo un certo lasso di tempo: questo potrebbe comportare ossessività nel consultare la propria mail certificata. Tale problema può essere superato impostando funzioni automatiche che notifichino, su altri dispositivi (ad es.: dispositivi mobili) o su caselle email ordinarie (ad esempio, quelle dei dipendenti abilitati, in azienda, all'uso della PEC), l'arrivo di una comunicazione certificata. Inoltre, tale obiezione non tiene conto del fatto che il sistema PEC è modellato esattamente sulla base della normativa sulla notificazione postale "cartacea", la quale prevede la piena conoscibilità dell'atto giudiziario "cartaceo" e della sua avvenuta notifica per "compiuta giacenza" (seppure, nelle spedizioni cartacee, dopo 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale). Va tenuto conto, poi, che la legislazione italiana attuale prevede ancora altre forme di notificazione (es. pubblicità legale su giornali, pubblici proclami, ecc.) che, potenzialmente, sono ancora meno conoscibili per il cittadino "comune".
* Il file depositato sulla casella PEC potrebbe essere cancellato (anche inavvertitamente) dallo stesso destinatario o da malviventi che, entrando abusivamente nella casella, potrebbero cancellare illegalmente mail certificate non a loro indirizzate, causando gravi danni al destinatario. Il problema è solo parzialmente mitigato del fatto che i documenti inviati tramite la posta elettronica certificata proveniente dalla Pubblica Amministrazione, o ad essa destinata, sono comunque registrati in maniera indelebile nei registri di [[protocollo informatico]] della PA medesima (per cui, in caso di bisogno, è sempre consentito chiedere copia dei documenti medesimi tramite una normale richiesta, invocando il Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi).