Software: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Modifica visuale Edit Check (citazioni) attivato Edit Check (citazioni) rifiutato (altro) |
m Bot: accenti e modifiche minori |
||
Riga 117:
Fin dall'inizio degli anni Ottanta, c'erano state sentenze che avevano riconosciuto i programmi per elaboratori come opere letterarie e quindi meritevoli di essere protette dal diritto di autore.
Il software, secondo la definizione elaborata dall’[[Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale|Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale]] (WIPO), viene definito come:{{Citazione|espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione}}Da queste definizioni si deduce ed interpreta l’appartenenza del software ai beni giuridici immateriali e in particolare alla categoria delle creazioni intellettuali; pertanto è tutelato dagli artt. 1 e 2 della [[Diritto d'autore|Legge sul Diritto d'Autore]] (L. 633/41).
Riga 127:
Inoltre l'art.12-bis della legge sopracitata specifica che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. All'autore è riconosciuto il diritto morale ovvero il diritto di essere menzionato come autore o coautore nelle forme d'uso e nelle interfacce del programma.
Così come per altre opere di ingegno anche i diritti di utilizzazione economica
I Diritti patrimoniali esclusivi sono<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore|titolo=Legge sul diritto d'autore 2020}}</ref>:
| |||